
Dal 1° aprile 2025, l’omessa ricezione della fattura di acquisto o la ricezione di una fattura irregolare può essere regolarizzata mediante l’invio all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione, utilizzando il codice Tipo documento TD29. È quanto prevedono le nuove specifiche tecniche per il tracciato della fatturazione elettronica pubblicate dall’Agenzia delle Entrate a fine gennaio, che finalmente danno concreta attuazione alle modifiche apportate dal decreto Sanzioni (D.Lgs. n. 87/2024) all’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997. Resta, tuttavia, ancora il dubbio in merito alle modalità da adottare per regolarizzare le violazioni commesse tra il 1° settembre 2024 e il 31 marzo 2025: quale potrebbe essere la soluzione da adottare per evitare contestazioni da parte dell’Erario?
Dal 1° aprile 2025, per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'omessa o irregolare fatturazione, il cessionario/committente deve utilizzate il codice Tipo Documento TD29.
È quanto dispongono le nuove specifiche tecniche per il tracciato della fatturazione elettronica pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2025.
Cenni normativi
La nuova formulazione dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 - così come modificata dal D.Lgs. n. 87/2024 recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario - dispone che per regolarizzare l’omessa ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare è sufficiente, dal 1° settembre 2024, effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover procedere anche al pagamento della relativa IVA.
Tale comunicazione deve essere effettuata “tramite gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate”, entro 90 giorni dal termine in cui:
- doveva essere emessa la fattura;
- è stata emessa la fattura irregolare.
In altri termini, secondo quanto previsto dal comma 8 in parola, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta (è non più del 100%, sanzione che comunque continua a trovare applicazione per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024) con un minimo di 250 euro, qualora non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quanto è stata emessa la fattura irregolare.
Ad esempio Un soggetto ha acquistato dei beni nel mese di settembre 2024 con consegna il 20 settembre 2024 e contestuale emissione della fattura irregolare; entro i 90 giorni successivi alla data del 20 settembre 2024 il cessionario/committente deve comunicare tale violazione all’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare l’applicazione della sanzione del 70% dell’imposta dovuta.
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Il nuovo codice TD29
Da quanto detto discende che il cessionario/committente non è più tenuto con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, a:
- emettere l’autofattura denuncia, con codice tipo documento TD20;
- versare la relativa imposta,
ma semplicemente a comunicare la violazione commessa dal cedente/prestatore, mediante l’utilizzo di un nuovo codice Tipo Documento - TD29.
Secondo quanto si legge nelle specifiche tecniche al tracciato Xml della fattura elettronica, però, tale codice Tipo documento può essere utilizzato dal 1° aprile 2025.
Di conseguenza, dal momento che le novità normativa in materia di omessa/irregolare fatturazione trova applicazione per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, viene naturale interrogarsi su quali possano essere le modalità che il cessionario/committente può utilizzare per comunicare le violazioni all’Agenzia delle Entrate e non essere sanzionato.
Con riferimento alla decorrenza della nuova disciplina sanzionatoria, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la violazione commessa dal cessionario/committente è direttamente correlata alla prodromica violazione commessa dal cedente/prestatore. Pertanto, dato che il nuovo regime sanzionatorio si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, al fine di individuare la disciplina applicabile occorre fare riferimento alla data di commissione della violazione da parte del cedente/prestatore. Conseguentemente con riferimento a fatture omesse o emesse in modo irregolare prima del 1° settembre 2024 opera la disciplina prevista fino a tale data.
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Le possibili soluzioni
Una prima possibilità - sostenuta da più parti - potrebbe essere identificata nel permettere al contribuente di continuare a fare ricorso alla autofattura “denuncia”, utilizzando l’apposito codice Tipo Documento - TD20.
In altri termini, il contribuente potrebbe regolarizzare la mancata ricezione della fattura o la ricezione di una fattura errata mediante l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, targando il documento con il codice Tipo documento TD20.
L’adozione di tale soluzione non comporterebbe il versamento d’imposta, diversamente da quanto deve invece avvenire per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024.
Una seconda soluzione adottabile potrebbe essere individuata nell’esclusione di qualsiasi obbligo in capo al cessionario/committente, in considerazione del fatto che la regolarizzazione mediante autofattura è stata abolita e che il nuovo adempimento comunicativo introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 non può essere ottemperato in assenza degli strumenti che sono stati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate solo con decorrenza 1° aprile 2025.
Non può, però, tacersi come tale ipotesi potrebbe prestare il fianco a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, dal momento che le violazioni commesse nell’intervallo temporale compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 marzo 2025 non sarebbero di fatto mai sanate. Il che in termini operativi potrebbe generare delle significative perdite di gettito per l’Erario: la mancata “denuncia” da parte del cessionario/committente, in assenza di un’attività accertativa diretta in capo al cedente/prestatore potrebbe non permettere il recupero dell’imposta relativa alle operazioni non fatturate o fatturate in maniera errata.
Si potrebbe infine pensare a una terza soluzione, soluzione che si potrebbe definire di “buon senso”, che potrebbe essere identificata (o meglio auspicata) nell’arrivo di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, chiarimento con il quale si potrebbe escludere l’applicazione di sanzioni per le violazioni commesse nell’intervallo temporale, con riferimento alle quali i termini di regolarizzazione sono già scaduti alla data del 1° aprile 2025, regolarizzate entro i 90 successivi a tale data.
In altri termini, in assenza degli strumenti tecnici per adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, ed essendo allo stesso tempo abrogate dal 1° settembre 2024 le prevedenti disposizioni dettate in materia, si potrebbe pensare che il riconoscimento da parte dell’Erario della non applicazione delle sanzioni per mancata regolarizzazione potrebbe rappresentare la soluzione più equa per i contribuenti.

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