Saverio Cinieri Dottore commercialista
La legge di Bilancio 2025, come da tradizione, contiene alcune importanti novità in materia fiscale. Si va dalla conferma della riduzione dell’IRPEF con le tre aliquote e scaglioni alla riduzione dell’IRES per le società che destinano a riserva almeno l’80% degli utili, dalla rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni alla nuova aliquota del 33% per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in cripto attività. Non mancano poi modifiche alla disciplina IVA, tra cui l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile.
Sul versante fiscale, la legge di Bilancio 2025 contiene alcune importanti disposizioni che riguardano la tassazione sia delle persone fisiche sia delle imprese.
Per le persone fisiche, giusto per citarne alcune, le novità interessano i contribuenti in generale con la riduzione del cuneo fiscale attraverso le tre aliquote IRPEF 23, 35 e 43% ma anche i lavoratori dipendenti con modifiche alla disciplina dei fringe benefits. Non mancano poi alcune importanti novità per il calcolo delle detrazioni per oneri e spese che vengono riparametrate per offrire maggior beneficio ai rediti medio-bassi.
Le imprese, invece, sono interessate da norme che interessano il regime forfetario, il reverse charge, l’assegnazione agevolata di beni ai soci e l’estromissione di beni da parte delle imprese individuali.
Da segnalare anche la disposizione che riduce al 20% l’aliquota IRES per le imprese che accantonano almeno l’80% degli utili a riserva e lo utilizzano per effettuare investimenti e quella che rivede la tassazione delle plusvalenze derivanti da criptoattività.
Non mancano, poi, importanti modifiche alla disciplina delle detrazioni per spese edilizie e al superbonus con una stringente disciplina che punta a ridurre le percentuali di spettanza.
Proviamo, di seguito, a riportare una sintesi di tutte le più importanti misure fiscali.
Riduzione IRPEF
Da periodo d’imposta 2025, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro: 23%;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
c) oltre 50.000 euro: 43%.
Inoltre, la detrazione base prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro (art. 13, comma 1, lettera a, TUIR) passa da 1.880 euro a 1.995 euro.
Trattamento integrativo
Si confermano le regole 2024.
Pertanto, è prevista una somma a titolo di trattamento integrativo, pari a 1.200 euro, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) con esclusione di quelli di pensione (art. 49, comma 2, lettera a, TUIR) e alcuni assimilati (art. 50, comma 1, lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis, l, TUIR), sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro (art. 13, comma 1, TUIR) diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Inoltre, ai titolari di reddito di lavoro dipendente, esclusi i pensionati, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
a) 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
b) 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Per individuare la percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno.
Invece se i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
a) a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
b) al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Le somme e la detrazione sono riconosciute in via automatica dai sostituti all’atto dell’erogazione delle retribuzioni verificando, in sede di conguaglio, la spettanza delle stesse.
Qualora in tale sede gli importi si rivelino non spettanti, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui sopra mediante l’istituto della compensazione.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente ai fini dei calcoli per erogare la somma e le detrazioni rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai fini degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per i lavoratori impatriati.
Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Detrazioni IRPEF
Si introducono, con riferimento ai percettori di redditi medio-alti, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per appositi coefficienti in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico.
L’importo base è pari a:
a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Il coefficiente da utilizzare è pari a:
- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992.
Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR.
b) le somme detraibili investite nelle start-up innovative (articoli 29 e 29-bis, D.L. n. 179/2012);
c) le somme detraibili investite nelle PMI innovative (art. 4, commi 9 e 9-ter, D.L. n. 3/2015).
Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Sono comunque esclusi dal computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e precisamente:
- interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 15, comma 1, lettera a, TUIR);
- interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (art. 15, comma 1, lettera b, TUIR);
- interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15, comma 1-ter, TUIR).
Sono inoltre escluse, ai fini del computo, le rate delle spese edilizie detraibili ai sensi dell’art. 16-bis TUIR ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili (art. 15, comma 1, lettere f, f-bis, TUIR), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
Detrazioni per familiari a carico
Si prevede che la detrazione per figli a carico di 950 euro si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata.
Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli.
Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
Regime forfetario
Si eleva da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
Detrazione per spese di istruzione
Passa da 800 a 1.000 euro il limite massimo di spesa detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
Deduzione quote di svalutazione e perdite su crediti e avviamento correlate a DTA
Nella determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP degli intermediari finanziari, le quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 vengono differite, in quote costanti, rispettivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi ed al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi.
Con esclusivo riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, si introduce, per le società che partecipano al consolidato fiscale e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante, una limitazione temporanea all’uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari al 54% del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d’imposta, che emerge per effetto dei citati differimenti.
Vengono stabiliti, inoltre, i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai successivi quattro che, sostanzialmente, non devono tener conto dei menzionati piani di rientro (per il 2025) e dei differimenti proposti dalla norma in commento (per i successivi).
Infine, si stabilisce che sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti - periodi d’imposta 2025 e 2026 - per effetto delle nuove disposizioni non si possa procedere, in sede di versamento, né alla compensazione orizzontale, né alla compensazione verticale.
Web tax e tassazione criptoattività
Viene modificato il campo soggettivo di applicazione dell’imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax), mantenendo la sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo.
Inoltre, con una norma di interpretazione autentica, si chiarisce che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi è pari al 26%.
Infine, si introducono modifiche alla disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, innalzando la relativa aliquota al 33% ed eliminando la soglia di esenzione pari a 2 mila euro.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Va a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva che passa dal 16% al 18%.
Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.
Assegnazione agevolata beni ai soci
Si ripropone il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci.
Più precisamente, le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8% (ovvero pari al 10,5% se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.
Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili.
Estromissione beni
Si ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.
Assoggettamento a IVA della formazione a imprese di somministrazione lavoro
Prevista l’imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.
Stante l’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d'imposta.
Con riguardo alle liti pendenti in materia, in ogni stato e grado di giudizio, su istanza di parte, si riconosce la possibilità di definire le stesse mediante il versamento della maggiore IVA accertata (senza pagamento di interessi e sanzioni).
Tassazione finge benefit per auto concesse in uso ai dipendenti
Si modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
In particolare, si prevede che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.
Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
IVA su conferimenti in discarica
Si modifica la disciplina dell’IVA al fine di assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.
Detrazioni per spese edilizie e superbonus
Si anticipa al 1° gennaio 2025 la riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis, comma 3-ter TUIR).
Vengono previste anche modifiche alle agevolazioni fiscali, sia per alcuni interventi di risparmio energetico (ecobonus) sia per interventi di riqualificazione edilizia e antisismici (sismabonus).
In particolare, si rimodula la percentuale di detrazione prevista per l’ecobonus (art. 14, comma 3-quinquies, D.L. n. 63/2013) stabilendo che la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:
- 36% delle spese sostenute nell’anno 2025;
- 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
Vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
In materia di bonus per interventi di riqualificazione edilizia per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Si interviene anche sulla disciplina del sismabonus (art. 16, comma 1-septies.1, D.L. n. 63/2013) in maniera analoga a quanto visto per le ristrutturazioni edilizie.
Inoltre, si proroga anche al 2025 la norma (art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013) che riconosce ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Infine, si introduce un nuovo comma 8-bis.2. all’art. 119, D.L. n. 34/2020 in materia di superbonus che stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Si introduce anche un nuovo comma 8-sexies sempre all’art. 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.
Reverse charge
Si estende, con alcune eccezioni, il meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.
L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una autorizzazione.
In attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione.
Nel caso in cui l’imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta.
Nei confronti del committente si rende applicabile la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, del cui pagamento è solidalmente tenuto il prestatore.
IVA
Si applica l’aliquota IVA del 5% ai corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma.
Imposta ipotecaria
Si esentano, nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare (R.D. n. 499/1929), dal pagamento dell’imposta ipotecaria gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione già iscritti a favore di persone decedute a partire dal 1° gennaio 2025 e relativamente alle domande di cancellazione per causa di morte pervenute successivamente all’entrata in vigore della legge di bilancio.
Accise
Viene disposto che si applicano a decorrere dal 2025 talune disposizioni in materia di accisa ridotta sulla birra, quali, ad esempio, quelle sui microbirrifici, già previste per gli anni 2022 e 2023.
Controlli su pagamenti elettronici, locazioni brevi e fatturazione elettronica
Si introducono norme volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico (anche attraverso l’applicazione di una conseguente disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni).
Inoltre, in materia di locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive, si interviene sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN) stabilendo la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle Entrate.
Infine, viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Pagamenti tracciati di alcune spese ai fini delle imposte sui redditi
Se effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):
- non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) (art. 51, comma 5, TUIR);
- sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 54, comma 6-ter, TUIR);
- sono deducibili dal reddito d’impresa, nei limiti previsti, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 95, comma 3-bis, TUIR);
- sono deducibili dal reddito d’impresa le spese di rappresentanza (art. 108, comma 2, TUIR).
Le suddette regole, valevoli anche ai fini IRAP, si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Divieto di pagamenti da parte delle PA
La norma che prevede, da parte delle PA, il divieto di procedere al pagamento e di segnalazione al competente ufficio di riscossione (art. 48-bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973), si applica limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per il pagamento di importi superiori a 2.500 euro.
Resta inalterata invece la necessità di verifica, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti, della sussistenza di un inadempimento del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.
Le nuove disposizioni si applicano ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026.
Imposta di bollo su contratti di assicurazione
Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita l’imposta di bollo dovuta va versata annualmente e non al momento del rimborso o del riscatto.
Imposta unica giochi e scommesse
L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse si applica nella misura del 25% oltre che ai giochi di abilità a distanza anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.
Lavoro frontaliero con la Svizzera
Nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, si estende anche al reddito di tali lavoratori frontalieri la disciplina che ne prevede la determinazione sulla base delle retribuzioni convenzionali (art. 51, comma 8-bis TUIR).
Detrazione spese per cani guida
Passa da 1.000 a 1.100 euro la misura forfetaria di detrazione IRPEF della spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Credito d’imposta erogazioni liberali per gli impianti sportivi
Prevista la proroga anche al 2025, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 10 milioni, della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Imposta sostitutiva sui premi di risultato
Si estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa.
Esenzione fiscale per i canoni di locazione sostenuti da neo assunti
Introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025.
L’esenzione riguarda, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino il limite di reddito da lavoro dipendente pari a 35.000 euro nel 2024 e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
Innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefits
Anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, si applica la disciplina, già prevista con la legge di bilancio dello scorso anno limitatamente al periodo d’imposta 2024, più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).
Il regime più favorevole consiste:
- nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;
- nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.
Inoltre, la disposizione si applica nella misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.
Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, viene riconosciuto, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2024.
Proroga maggiorazione del costo del personale
Viene prorogata, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e ai successivi due (per i soggetti solari, periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027), la misura introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (riforma dell’IRPEF) che consiste in un incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente.
Sono previste anche specifiche regole per il calcolo degli acconti d’imposta.
Riduzione IRES per le imprese che accantonano gli utili e li investono in beni strumentali
Prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, per il solo periodo d’imposta 2025, per le società e gli enti, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
- accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’art. 38 del D.L. n. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Per beneficiare dell’agevolazione devono ricorrere ulteriori condizioni, tra cui l’incremento occupazionale dell’1% e il non aver fatto ricorso alla CIG.
Sono, altresì, previsti specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, dall’agevolazione.
Detassazione mance per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Si aumenta dal 25% al 30% il limite di reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata al 5%.
Inoltre, si innalza da 50.000 a 75.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare la suddetta imposta sostitutiva.
Disciplina fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche
I compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera l-bis, TUIR).
Ai fini della determinazione del reddito, i compensi sopra citati concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro (art. 52, comma 1 lettera d-bis.1, TUIR).
Sisma centro Italia
Vengono prorogate le norme disciplinanti le esenzioni in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel cratere sismico 2016/2017 (con riferimento agli eventi sismici verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) dalle imposte di bollo e di registro, nonché dall’IRPEF, dall’IRES, dall’IMU e dalla TASI.
Inoltre, viene disposta l’esenzione, per l’anno 2025, in favore delle attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra il 2016 e il 2017 nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Prevista anche l’esenzione dall’IMU fino al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino all0intervenuta ricostruzione o agibilità, per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023.
Addizionale regionale e comunale IRPEF
Previsto il differimento al 15 aprile 2025 dei termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale regionale sull’imposta sui redditi per l’anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell’IRPEF prevista dalla legge di Bilancio.
Stesso differimento è previsto per i termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale sull’imposta sui redditi per l’anno 2025, 2026 e 2027.
Canone unico patrimoniale
La facoltà di variazione del gettito del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria mediante la modifica delle tariffe, deve essere attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.
Inoltre, nel regolamento con cui viene disciplinato il canone deve essere indicata la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio e che il canone per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private possa essere ridotto fino alla metà.
Gettito IMU e TARI
Introdotta una interpretazione autentica di “maggior gettito accertato e riscosso” relativo agli accertamenti IMU e TARI. Nello specifico, per “maggior gettito accertato e riscosso” deve intendersi l’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di recupero tributario posta in essere dal comune che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente (versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari).
Deducibilità stock-option
Viene previsto che i componenti negativi imputati a conto economico relativi ai piani di stock option sono deducibili da parte dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS solo al momento dell’avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.
Il criterio di deducibilità al momento di assegnazione ai beneficiari del piano di stock option si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci riferiti all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 oppure nei successivi.
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