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Prodotti agricoli DOP e IGP: invio delle domande entro il 3 ottobre per ottenere i contributi

Gerardo Urti -

 

Consorzi e associazioni interessati alla valorizzazione e alla salvaguardia dei prodotti agricoli DOP e IGP possono presentare domanda entro il 3 ottobre per l’ottenimento di contributi a fondo perduto. Lo stabilisce il decreto che determina i criteri e le modalità per la presentazione delle domande. Per poter beneficiare dell’agevolazione consorzi e associazioni devono rispettare una precisa natura giuridica e devono rispettare determinati requisiti. Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante PEC entro le ore 23.59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del medesimo decreto sul sito istituzionale. Ogni soggetto può ottenere un contributo con un valore massimo di 250.000 euro.

 

Il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante il decreto 26 luglio 2024, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, da parte dell’Ufficio PQA I, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, caratterizzati dal DOP (Denominazione di origine protette) e dall’IGP (Indicazioni geografiche protette).

 

Al fine di ciò, risulta necessario svolgere le seguenti attività:

 

- partecipazione e organizzazione a fiere, esposizioni e concorsi;

 

- sviluppare attività dimostrative, azioni di informazione e visite aziendali;

 

- svolgere pubblicazioni in merito ai prodotti agricoli ed alimentari;

 

- partecipare ad attività di formazione e acquisizione di competenze, come corsi di formazione ed eventi di coaching, in riferimento a prodotti agricoli ed alimentari;

 

- sviluppare progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, economica e sociale, aventi come oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti definiti DOP o IGP.

 

I soggetti interessati possono svolgere una o più delle precedenti attività.

 

I contributi vengono concessi esclusivamente sulla base dei rimborsi per i costi ammissibili sostenuti dal soggetto beneficiario.

 

Chi sono i soggetti richiedenti

 

Sono autorizzati a presentare domanda per la concessione dei contributi i seguenti soggetti:

 

- consorzi di tutela;

 

- organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela;

 

- associazioni temporanee tra uno o più soggetti facenti parte delle fattispecie precedentemente elencate;

 

- associazioni temporanee tra uno o più soggetti facenti parte delle fattispecie precedentemente elencate ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, con la condizione che questi ultimi siano privi dello scopo di lucro e che abbiamo, all’interno del loro atto costitutivo, la definizione della tutela e della valorizzazione del DOP e dell’IGP.

 

Per ciascun esercizio, i soggetti richiedenti possono presentare una sola domanda di contributo in merito a tale decreto.

 

Non è ammessa la presentazione di una domanda da parte di un’associazione che ha al suo interno un soggetto che ha presentato una domanda individualmente. In questa fattispecie, risulterà nulla la domanda individuale e sarà definita idonea solamente la domanda presentata dall’associazione idonea.

 

Sono esclusi dalla possibilità di presentare la domanda:

 

- le grandi imprese;

 

- le imprese in difficoltà;

 

- i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente.

 

 

Quali sono i costi ammissibili

 

Il decreto ha ad oggetto la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

 

a) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;

 

b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472;

 

c) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell’innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli;

 

d) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;

 

e) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull’uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 38 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

 

 

Quali sono i requisiti da rispettare

 

Al fine di poter presentare la domanda di concessione dei contributi, i soggetti richiedenti devono essere in possesso di capacità tecnico-organizzative, nonché mezzi e strumenti idonei al fine della realizzazione e della gestione delle iniziative proposte, ed inoltre comprovare eventuali esperienze acquisite o in corso di acquisizione nel medesimo ambito.

 

Oltre a ciò, risulta necessario essere in possesso di ulteriori requisiti:

 

- non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra condizione equivalente in termini normativi;

 

- non avere procedure di contenzioso con la Pubblica Amministrazione;

 

- essere in regola con gli adempimenti fiscali;

 

- avere restituito le somme eventualmente dovute a seguito di un provvedimento di revoca di agevolazioni concesse dalla Pubblica Amministrazione.

 

Benché possano essere soggetti richiedenti idonei, sono comunque esclusi dalla possibilità di presentazione della domanda i soggetti che:

 

- sono investiti da una sanzione interdittiva;

 

- presentano i legali rappresentati o amministratori che, al momento della presentazione della domanda, sono in situazioni di divieto, di decadenza o di sospensione;

 

- presentano i legali rappresentati o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena.

 

Al fine di attestare la propria idoneità, i soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda devono depositare un’apposita dichiarazione nella forma prevista dal decreto n.225 del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000.

 

Nel caso in cui la domanda venga presentata da un’associazione, la dichiarazione precedentemente discussa deve essere presentata per ogni soggetto che compone l’associazione stessa.

 

 

Come presentare la domanda

 

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata aoo.pqa@pec.masaf.gov.it, entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale, quindi entro il 3 ottobre 2024. Nel caso in cui la scadenza ricada in un giorno festivo, essa viene prorogata al primo giorno utile lavorativo.

 

Nel caso in cui la domanda venga presentata da un’associazione temporanea, ad essa deve essere allegato un protocollo d’intesa in cui vengano presentati gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli associati.

 

La disciplina presenta la possibilità di presentare la domanda anche ad associazioni temporanee non ancora costituite, purché esse presentino entro venti giorni dalla notifica del decreto il protocollo d’intesa, pena la revoca dello stesso.

 

Infine, nel caso in cui si presenti il ritiro di uno o più soggetti dell’associazione temporanea che comporti l’impossibilità dello svolgimento del progetto stesso, si ha la revoca del contributo.

 

 

A quanto ammontano le risorse disponibili

 

Le risorse da assegnare ammontano complessivamente a 900.000 euro, con riserva da parte del Ministero di aumentare tali disponibilità.

 

Ai soggetti destinatari è concesso un contributo in misura direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, fino ad un importo massimo di 250.000 euro per singolo soggetto.

 

Quali sono le modalità di determinazione dei soggetti beneficiari

 

Al fine di svolgere la valutazione delle domande è istituita una commissione di valutazione che, oltre a verificare l’idoneità delle domande presentate, assegna un punteggio ad ognuna di esse.

 

Vengono ammessi a contributo i progetti che ottengono un punteggio maggiore o uguale a 30, purché la loro valutazione non presenti:

 

- un punteggio inferiore a 5 per il criterio “Coerenza degli obiettivi e delle attività descritte nella domanda di contributo con il raggiungimento di una o più finalità previste nell’art. 2 del decreto”;

 

- un punteggio inferiore a 4 per il criterio “Misurabilità degli obiettivi descritti nella domanda di contributo e verificabilità del raggiungimento degli stessi attraverso indicatori di risultato attendibili, pertinenti e precisi”.

 

La graduatoria viene pubblicata sul sito internet del Ministero. Ai soggetti non presenti in graduatoria gli viene comunicato il risultato ottenuto entro 30 giorni dal termine dei lavori di valutazione da parte della commissione.

 

Nel caso in cui la domanda sia idonea, il contributo non viene comunque erogato in assenza di disponibilità finanziarie da parte del capitolo di pertinenza del bilancio dello Stato.

 

 

Quali sono i termini e le modalità di erogazione del contributo

 

Compatibilmente con la disponibilità finanziaria, è consentita l’erogazione di un anticipo del contributo pari al 50%, previa presentazione da parte dei soggetti beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa. Quest’ultima deve garantire la restituzione dell’importo anticipato da parte del beneficiario stesso.

 

La realizzazione delle attività necessarie all’idoneità deve essere completata entro 12 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, salvo concessione di proroga dal termine della scadenza, data per casi eccezionali e comprovate difficoltà operative verificatesi in fase di esecuzione, previa presentazione di motivata istanza dell’Ufficio PQA I, che definisca comunque lo stato di attuazione delle attività approvate. La proroga può essere concessa una sola volta ed è improrogabile.

 

Il soggetto beneficiario è investito dall’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio PQA I, mediante forma scritta, l’inizio delle attività, ed il termine di esse.

 

Le spese devono essere rendicontate entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine delle attività stabilito precedentemente. Nel caso in cui non si rispetti tale scadenza, vi è la revoca del contributo, salvo casi di oggettiva impossibilità.

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