Paola Martinucci Consulente del Lavoro
Nel momento dell’assunzione del lavoratore e prima del suo accesso sul luogo di lavoro l’azienda deve aver già provveduto a specifici adempimenti iniziali per la tutela della salute e della sicurezza del neoassunto. Sono, infatti, previsti adempimenti formali e sostanziali fondamentali e imprescindibili, tra cui: la valutazione di tutti i rischi presenti, l’individuazione di quali siano le necessarie misure di prevenzione e di protezione sottese dalle diverse mansioni svolte dal dipendente, nonché l’acquisizione dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale. Nel caso in cui cambino le mansioni nel corso dell’attività lavorativa, od a seguito di nuove modalità operative aziendali, sarà necessario valutare e prevedere nuove misure. Come organizzare le attività di tutela della salute e della sicurezza a misura del lavoratore?
Nel momento in cui un soggetto pone le basi per la realizzazione di una organizzazione aziendale con lavoratori, deve provvedere a far fronte ad adempimenti formali e sostanziali fondamentali e imprescindibili. Per cui è obbligatorio aver valutato tutti i rischi presenti, individuato quali siano le necessarie misure di prevenzione e di protezione dai rischi sottese dalle diverse mansioni svolte dai lavoratori e procedendo all’acquisizione dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale.
Adempimenti iniziali
La valutazione dei rischi, documento firmato oltreché dal datore di lavoro (soggetto che non ne può delegare l’elaborazione ad altri) anche dagli altri soggetti che eventualmente abbiano partecipato alla stesura e quindi dal R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e dal Medico Competente (ove nominato) e con la sottoscrizione del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), deve essere dotata di data certa e conservata presso l’unità operativa di riferimento, in formato cartaceo o informatico.
L’esamina dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori, e in generale le attività da loro svolte, comportano la possibile attuazione della sorveglianza sanitaria con la nomina del medico competente e le relative visite mediche preventive e periodiche.
In azienda, è inoltre fondamentale che tutte le attrezzature e gli impianti utilizzati siano a norma e siano installati a regola d’arte, in possesso della dichiarazione di conformità, sottoposti a regolare manutenzione, nonché provvedere all’affissione della cartellonistica obbligatoria (obblighi, divieti, vie di fuga, presidi antincendio, pericoli presenti) e all’allestimento dei presidi antincendio e di primo soccorso.
Oltre a ciò, il datore di lavoro, deve provvedere alla tutela dei lavoratori anche in caso di emergenza, prevendo idonee procedure di evacuazione in base al livello di rischio esistente nei luoghi di lavoro.
Tutela della salute e della sicurezza del neoassunto
Prima dell’accesso del lavoratore all’interno dei luoghi di lavoro, è essenziale conoscere le mansioni a cui verrà adibito per programmare (se necessaria) la relativa sorveglianza sanitaria prevista in base alla valutazione dei rischi.
Nel caso si tratti di una mansione nuova, non analizzata all’interno del DVR, è obbligatorio procedere ad un aggiornamento della valutazione per stabilire, appunto, quali siano le relative misure di prevenzione e protezione.
La sorveglianza sanitaria si attiva prima di adibire il lavoratore alle mansioni a rischio per la sua salute e, eventualmente, per la salute e sicurezza di terzi. L’elenco delle mansioni per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria a tutela della sicurezza di terzi (colleghi o altri soggetti) è individuato attualmente in due diversi provvedimenti della Conferenza permanente Stato Regioni su alcool e sostanze stupefacenti.
Il lavoratore verrà pertanto sottoposto a visita da parte del medico competente il quale dovrà verificare il contenuto della cartella sanitaria del lavoratore rilasciata anche dal precedente medico competente (se esistente). A conclusione della visita, il medico procede al rilascio dell’idoneità alla specifica mansione, potendo prevendere eventuali prescrizioni (ad esempio per un magazziniere, un limite al sollevamento dei pesi, in relazione alla movimentazione manuale dei carichi). Tali prescrizioni, nel rispetto della tutela del trattamento dei dati personali, devono essere a conoscenza anche del/i preposto/i che impartisce e coordina le attività, sovraintendendo il lavoro del neoassunto ed impedendo lo svolgimento di attività a rischio. Le visite mediche avranno poi una scadenza periodica stabilita dallo stesso medico, normalmente annuale.
È inoltre essenziale verificare che il lavoratore sia in possesso di idonea formazione (generica e specifica) per lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto della normativa in vigore. Per cui all’atto dell’assunzione può essere utile richiedere al lavoratore eventuali attestati di formazione pregressa, in quanto il corso sui rischi generici viene sempre ritenuto valido, mentre il corso sui rischi specifici deve corrispondere ai medesimi rischi comportanti le mansioni per le quali è stato assunto, deve essere stato svolto entro il quinquennio e, comunque, il datore di lavoro può prevedere una nuova formazione specifica più dettagliata per le attività effettivamente svolte all’interno della propria impresa, comprensiva in caso di lavoratrici di genere femminile, dei rischi per la maternità per lavoratrici in stato di gravidanza o puerpere.
Nel caso in cui vengano utilizzate attrezzature a rischio è essenziale procedere ad una formazione teorico e pratica, anch’essa con cadenza quinquennale e preventiva all’utilizzo.
In affiancamento alla formazione, il legislatore ha previsto l’obbligo di provvedere sia ad una informativa sui rischi generici e specifici alla mansione, nonché sul primo soccorso e la gestione delle emergenze, che un addestramento nel caso in cui vengano svolte attività particolarmente a rischio (come la movimentazione manuale dei carichi, l’utilizzo di particolari attrezzature, …).
Nel caso in cui il lavoratore ricompra anche ruoli particolari, quali preposto o addetto alla gestione emergenza incendio e/o primo soccorso, dovranno essere svolti percorsi formativi ulteriori con periodicità differenti.
Al lavoratore che svolga mansioni per i quali siano presenti rischi infortunistici residuali, evidenziati nel DVR, deve essere prevista la consegna di adeguati e idonei DPI, prevedendo una formazione anche pratica con verifica dell’apprendimento per i dispositivi di terza categoria definiti “salvavita” o di protezione dell’udito.
Sembra utile ricordare infine, che la tutela della salute e della sicurezza deve essere vista e vissuta come un’attività sempre in progressione in quanto le modalità operative aziendali possono cambiare e determinare nuovi fattori di rischio o nuove migliorie delle condizioni di lavoro e, pertanto, è necessario sempre adeguare l’approccio valutativo e quindi di prevenzione a tali nuove realtà.
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