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Commercialisti: cosa cambia con la riforma dell’ordinamento professionale

Giovanni Tomo

 

Continua l’iter di approvazione della riforma del D.Lgs. n. 139/2005, sull’ordinamento della professione di commercialista. La seconda bozza del provvedimento, in consultazione fino al 30 settembre, presenta importanti elementi di novità, che potranno rappresentare un passo decisivo per la categoria per essere al passo con i tempi e l’evoluzione del “libero mercato”, nel segno della trasparenza e dell’affidabilità della categoria rispetto non solo alla clientela, ma anche (e soprattutto) alla intera collettività. Quali sono le principali novità in arrivo per i commercialisti?

 

È datata 23 luglio 2024 la bozza di riforma del decreto legislativo n. 139/2005 sull’ordinamento della professione che il CNDCEC ha trasmesso agli Ordini territoriali. Come precisato in sede di inoltro, nella bozza sono state recepite alcune proposte, pervenute sia dagli Ordini territoriali che dalle Associazioni sindacali, rispetto al primo testo proposto il 27 maggio 2024.

 

Gli Ordini territoriali potranno inviare al Consiglio Nazionale eventuali osservazioni su questa seconda bozza entro il 30 settembre, così da poter redigere la proposta definitiva da presentare al vaglio delle Istituzioni.

 

Il documento in questione riservava la diffusione del testo dell’art. 25 in materia di composizione ed elezione del Consiglio nazionale, avvenuta all’esito della seduta del successivo 24 luglio, con invio del testo l’indomani, 25 luglio.

 

Rinviando la specifica disamina delle proposte di modifica all’art. 25, articolate nelle soluzioni A e B, il complessivo testo del provvedimento presenta importanti elementi di novità, che potranno rappresentare un passo decisivo per la categoria per essere al passo con i tempi e l’evoluzione del “libero mercato”, nel segno della trasparenza e dell’affidabilità della categoria rispetto non solo alla clientela, ma anche (e soprattutto) alla intera collettività.

 

Le modifiche alle disposizioni generali

 

In tal senso, nel Capo I rubricato “Disposizioni generali” si annoverano difatti:

 

- la totale riformulazione dell’art. 1, sin dalla sua rubrica, intitolato “Disciplina dell’ordinamento della professione”; al riguardo vengono precisate importanti premesse, nella tutela dell’interesse pubblico cui è preposto lo svolgimento della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, circa la regolamentazione dell’organizzazione e dell’esercizio della professione, l’idoneità professionale degli iscritti e la tutela delle competenze specifiche degli iscritti; l'autonomia, l’indipendenza, la probità, la dignità, decoro, l'obbligo della correttezza, della qualità, della competenza e della diligenza nell’esecuzione della prestazione professionale; favorire l'accesso alla professione, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito e delle prerogative tecniche;

 

- l’introduzione del nuovo art. 1-bis che, in luogo del precedente art. 1, disciplina, con importanti modifiche, quali sono le materie e gli ambiti “Oggetto della professione”;

 

- la modifica all’art. 2 in materia di “Esercizio della professione”, prevedendo con il nuovo comma 4 che la professione può essere svolta non solo in forma individuale, ma anche in forma associata o societaria, così come meglio precisate, rispettivamente, ai successivi, nuovi articoli 2-bis e 2-ter;

 

- la revisione delle attività incompatibili con l’esercizio della professione;

 

- con il nuovo art. 6-bis viene trattato il tema del “Conferimento dell’incarico e compenso”; questo articolo assume particolare rilevanza poiché conferisce all’argomento specifici criteri di trasparenza e di pubblica rilevanza, riassumendo, nei fatti, sia principi comportamentali di cui al nuovo Codice deontologico della categoria entrato in vigore il 1° aprile scorso, ma anche altre previsioni e richiami di normative specifiche sul medesimo argomento.

 

Ordini territoriali: cosa cambia?

 

Al Capo II, e precisamente con gli articoli da 7 a 24-ter, vengono disciplinate le norme in materia di funzionamento relative a “Gli Ordini territoriali”. Le principali modifiche possono essere ritrovate:

 

- all’art. 7-bis, con il quale si prevede che gli Ordini territoriali costituiti nell’ambito della stessa Regione o appartenenti a Regioni limitrofe possono istituire il Coordinamento Regionale al quale attribuire funzioni di supporto e di coordinamento, fra l’altro per attività formative degli iscritti, ma non di rappresentanza;

 

- all’art. 9, sulla durata quinquennale della carica elettiva al Consiglio e sulle possibilità di ricandidatura;

 

- all’art. 16, sulle cause di incompatibilità con la carica di Consigliere;

 

- all’art. 19, con il quale si prevede che Il progetto di bilancio dell’Ordine territoriale, e le relazioni accompagnatorie, devono essere portati a conoscenza degli iscritti nei 15 giorni antecedenti la data prevista per l’approvazione;

 

- all’art. 21 e, in particolare, al comma 5, sull’elettorato passivo e sulla rappresentanza di genere e generazionale; al riguardo è difatti testualmente previsto che “al genere meno rappresentato e agli iscritti all’albo con età inferiore a 45 anni è attribuita complessivamente una quota non inferiore a quelle calcolate sul totale degli iscritti all'albo e all’elenco speciale alla data di convocazione dell’assemblea elettorale. In ogni caso al genere meno rappresentato o agli iscritti all’albo con età inferiore a 45 anni deve essere riservata una quota non inferiore ad un terzo degli iscritti all’albo e all’elenco speciale alla data di convocazione dell’assemblea elettorale”.

 

- ai nuovi articoli 24-bis e 24-ter, con cui vengono rispettivamente introdotti, quali nuovi organi, “Il Consiglio di disciplina territoriale” e, laddove ne ricorrano le condizioni i “Collegi di disciplina”.

 

Il funzionamento del Consiglio Nazionale

 

Al Capo III, e precisamente con gli articoli da 25 a 33-bis, vengono disciplinate le norme in materia di funzionamento relative a “Il Consiglio Nazionale”; rinviando la disamina delle proposte di modifica all’art. 25, tra i predetti articoli si rinvengono sostanziali modifiche riconducibili, in particolare, alle incompatibilità degli eletti, di cui all’art. 27, e all’istituzione, con il nuovo art. 33-bis, del “Il Consiglio di disciplina nazionale”.

 

Albi ed elenchi

 

Al Capo IV, che ricomprende gli articoli da 34 a 48, vengono disciplinate le norme rubricate “Gli albi, le condizioni per esservi iscritti, i titoli professionali”.

 

In particolare, con la Sezione I, le regole per l’iscrizione a “Albi ed elenchi”; fra questi articoli meritano particolare attenzione l’art. 34 con il quale, al comma 5, si prevede che “l'Albo è diviso in quattro Sezioni, denominate rispettivamente:

 

a) Sezione A Commercialisti;

 

b) Sezione B Esperti contabili;

 

c) Sezione C Società tra professionisti:

 

d) Sezione D Associazioni professionali;

 

e) Sezione “Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs. 206/2007.”

 

Su tali suddivisioni, i successivi commi prevedono importanti precisazioni, anche sul tema delle specializzazioni:

 

“6 bis. La Sezione A) dell’Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati ed alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi deve essere indicato per ciascun iscritto nella sezione A il titolo di specializzazione. Nella Sezione C) dell’Albo sono iscritte le società tra professionisti monodisciplinari e multidisciplinari che esercitano prevalentemente le attività previste dall’art. 1 bis e che abbiano fissato la propria sede legale nella circoscrizione dell’Ordine.

 

6 ter. Nella Sezione D) dell’Albo sono iscritte le associazioni professionali costituite tra i professionisti anche iscritti in Albi, elenchi o registri tenuto da Ordini o Collegi professionali di altre professioni e che abbiano fissato la propria sede nella circoscrizione dell’Ordine.

 

6 quater. Nella SezioneLibera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs. 206/2007” sono iscritti i professionisti comunitari che esercitano in Italia la professione in modo temporaneo e occasionale ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs. 206/2007”.

 

I requisiti per l’iscrizione nell'Albo

 

Con l’art. 36, in materia di “Requisiti per la iscrizione nell'Albo”, vengono fornite puntualizzazioni su sui titoli per l’iscrizione come segue:

 

“3. Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti è altresì necessario: a) essere in possesso di una laurea magistrale della classe LM 56 “Scienze dell’economia” o della classe LM 77 “Scienze economico aziendali”, istituite ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; ovvero essere in possesso di una laurea specialistica della classe 64/S “Scienza dell'economia” o della classe 84/S “Scienze economico-aziendali” istituite ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; […]

 

4. Per l’iscrizione alla Sezione B Esperti contabili è altresì necessario: a) essere in possesso di una laurea triennale della classe L18 “Scienza dell’economia e della gestione aziendale” o della classe L33 “Scienze economiche” istituite ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; ovvero di una laurea triennale della classe L17“Scienze dell’economia e della gestione aziendale” o della classe L28 “Scienze economiche” istituite ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509.”

 

Svolgimento del tirocinio professionale

 

Con la Sezione II, in materie di “Formazione ed accesso alla professione”, in particolare con l’art. 44 rubricato “Svolgimento del tirocinio professionale”, si prevedono importanti proposte di modifica, in parte già previste dal nuovo Codice deontologico; questo il nuovo testo:

 

“1. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative.

 

2. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 2041 del Codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. Al tirocinante, con apposito contratto, può essere riconosciuta un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni.

 

3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 42, comma 2”.

 

Modifiche anche al procedimento disciplinare

 

Al Capo V vengono proposte alcune modifiche sul tema “Il procedimento disciplinare”; in particolare, con il modificato art. 50, comma 1, viene posto l’accento sul fatto che “il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio”.

 

Nessuna modifica, ai conclusivi Capi VI e VII, rubricati rispettivamente “Disposizioni transitorie” e “Disposizioni finali e di coordinamento”, in quanto sostanzialmente correlati al periodo di prima emanazione del decreto di riforma dell’ordinamento professionale n. 139/2005.

 

La parola ritorna quindi ora agli Ordini territoriali per le ulteriori proposte da inviare al Consiglio Nazionale entro il 30 settembre, utili a definire il testo conclusivo.

 

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