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Assunzione percettori Rdc: recupero degli sgravi contributivi arretrati entro settembre

Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro

 

Con la circolare n. 75 del 2024, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione, da parte delle imprese, dello sgravio contributivo per le assunzioni di beneficiari del reddito di cittadinanza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. In particolare, sono stati indicati i codici tributo da utilizzare, le regole di cumulabilità con altri incentivi, nonché le modalità di recupero degli arretrati, che deve essere effettuato in denuncia contributiva entro il prossimo mese di settembre. Qual è l’importo dello sgravio? Come si effettua l’esposizione in Uniemens?

 

L’INPS ha dettato le istruzioni per la fruizione in denuncia contributiva dell’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2023 per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le indicazioni operative sono contenute nella circolare n. 75 del 28 giugno 2024.

 

L’Istituto ha, infatti, recepito l’autorizzazione della Commissione UE per l’applicazione dello sgravio contributivo alle imprese che hanno assunto beneficiari del reddito di cittadinanza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

 

L’incentivo dunque risulta autorizzato nell’ambito del Temporary Crisis and Transition Framework del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel rispetto delle seguenti condizioni:

 

- importo non superiore a 2,25 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) o non superiore a 335.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 280.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

 

- concessione della misura di aiuto entro e non oltre il 30 giugno 2024;

 

- aiuto concesso a imprese colpite dalla crisi.

 

L’esonero spetta anche in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ed è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi INAIL. L’agevolazione, che non si applica al lavoro domestico, opera nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, entro l’importo di 666,66 euro mensili e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (euro 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

N.B. L’esonero in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori del lavoro domestico e del settore finanziario.

 

 

Coordinamento con altri incentivi

 

L’esonero può essere cumulato con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione. In questo caso, per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata, deve farsi riferimento alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato, in ordine temporale.

 

 

Esposizione in Uniemens

 

Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, riportando:

 

- nell’elemento “Contributo” la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento;

 

- nell’elemento “CodiceCausale” il valore “ERCI”;

 

- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG;

 

- nell’elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

 

- nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati;

 

- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

 

N.B. L’esposizione del beneficio con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.

 

 

Esposizione in lista PosPA

 

I datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione pubblica che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022 devono compilare la sezione “ListaPosPA” dell’Uniemens, valorizzando, per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, indicando:

 

- nell’elemento “AnnoRif” l’anno oggetto dell’esonero;

 

- nell’elemento “MeseRif” il mese oggetto dell’esonero;

 

- nell’elemento “CodiceRecupero” il valore “61”:

 

- nell’elemento “Importo” la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro oggetto dello sgravio nei limiti, comunque, previsti per il mese o frazione di mese.

 

N.B. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

 

 

Esposizione in PosAgri

 

I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell’esonero devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in “DenunciaAgriIndividuale”, nell’elemento “DatiAgriRetribuzione”, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

 

- in “Tipo Retribuzione”/”CodiceRetribuzione” il codice “Y”;

 

- in “AgevolazioneAgr”/”CodAgio” il codice Agevolazione “CL”.

 

Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

 

- in “Tipo Retribuzione”/”CodiceRetribuzione” con il codice “Y”;

 

- in “AgevolazioneAgr”/”CodAgio” il codice agevolazione “CK”;

 

- in “Retribuzione” l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

 


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