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Bonus edilizi e cessione del credito: in quali casi si può ancora fare

Bruno Pagamici - Dottore commercialista

 

Con la legge di conversione del decreto Agevolazioni fiscali si sono ristrette ulteriormente le possibilità di “monetizzare” i bonus edilizi. Dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 29 maggio 2024, è infatti vietata la cessione delle rate residue non fruite relative al superbonus e a tutti i bonus minori. Sono state poi riscritte le regole per lo sconto in fattura e la cessione del credito per le aree terremotate. Confermato invece il blocco della cedibilità dei crediti per le cosiddette “Cilas dormienti” e per IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del terzo settore. In quali casi è ancora possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura?

 

In quali casi è ancora possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito derivante dal superbonus e dagli altri bonus edilizi?

 

La risposta è non molti.

 

Con la legge n. 67/2024, di conversione del decreto Agevolazioni fiscali (D.L. n. 39/2024), entrata in vigore il 29 maggio 2024, infatti, si sono ristrette ulteriormente le possibilità di “monetizzare” i bonus edilizi.

 

Divieto di cessione delle rate residue

 

La principale restrizione introdotta dalla legge di conversione del decreto Agevolazioni fiscali è il divieto di cessione delle rate residue relative al superbonus e a tutti i bonus minori.

 

Dal 29 maggio 2024, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell’articolo 4-bis, non è più consentito infatti optare per la cessione del credito in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese sostenute dal 2020 al 2023 per gli interventi agevolati con tutti i bonus edilizi di cui l’articolo 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020, quali:

 

- superbonus;

 

- detrazione Irpef del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;

 

- detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di unità immobiliari in edifici di cui al comma 3 dell’art. 16-bis del Tuir (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E/2020, risposta 5.1.4);

 

-alla detrazione Irpef del 50% per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali di cui articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del Tuir;

 

- detrazione Irpef del 50% per l’installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR;

 

- ecobonus “ordinario” di cui all’articolo 14, D.L. n. 63/2013;

 

- sismabonus “ordinario” di cui all'articolo 16, D.L. n. 63/2013;

 

- sismabonus acquisti di cui all' articolo 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013;

 

- bonus facciate;

 

- bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all'articolo 16-ter, D.L. n. 63/2013;

 

- bonus barriere architettoniche del 75% di cui all’articolo 119-ter, D.L. n. 34/2020.

 

Quali sono le nuove regole per le aree terremotate

 

La legge di conversione ha inoltre ridisegnato le regole per lo sconto in fattura e la cessione del credito per le zone terremotate.

 

Due le ipotesi possibili a seconda dell’ubicazione degli immobili.

 

Primo caso: immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

 

Per tali immobili, per le spese sostenute dal 30 marzo 2024, la facoltà di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura rimane per gli interventi agevolati con il superbonus (di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del D.L. n. 34/2020) per i quali le istanze o le dichiarazioni siano state presentate a partire dal 30 marzo 2024. Tale possibilità, tuttavia, trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024, di cui:

 

- 330 milioni riservati ai Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016;

 

- 70 milioni destinati ai Comuni abruzzesi inseriti nel cratere del terremoto 2009.

 

Attenzione però. L’accesso a tali risorse non è consentito nei casi in cui i beneficiari abbiano rinunciato al contributo pubblico per la ricostruzione per usufruire della maggiorazione del 50% dei limiti di spesa agevolati con il superbonus (“superbonus rafforzato”, di cui all’art. 119, co.4-ter, D.L. n. 34/2020).

 

Secondo caso: immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (tra cui rientrano anche gli immobili danneggiati da eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nonché quelli colpiti dagli eventi meteorologici delle Marche (verificatisi a partire dal 15 settembre 2022).

 

Per tali immobili, invece, per le spese sostenute dal 30 marzo 2024, è ancora possibile optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito relativamente agli interventi agevolati per i quali, al 30 marzo 2024, sia verifica una delle seguenti ipotesi:

 

a) sia stata presentata l’istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione; oppure

 

b) nel caso di interventi agevolati con il superbonus: risulti presentata la CILAS (o l’istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi che comportano la demolizione e ricostruzione) e, per i condomini, adottata la delibera dei lavori (o istanza per il titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione); oppure

 

c) nel caso di interventi agevolati con bonus diversi dal superbonus: risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (ove necessario) o siano già iniziati i lavori oppure sia almeno stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori e (per gli interventi in edilizia libera, per i quali quindi non è previsto alcun titolo abilitativo) sia stato versato un acconto sul prezzo.

 

Quando è possibile per IACP, cooperative edilizie, Onlus, APS e ODV

 

Per IACP, cooperative edilizie a proprietà indivisa, Onlus, Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS), se già costituiti alla data del 17 febbraio 2023, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito è prevista solo in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, entro il 29 marzo 2024:

 

a) nel caso di interventi agevolati con il superbonus:

 

- risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottata la delibera di approvazione dei lavori;

 

- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione;

 

b) nel caso di interventi agevolati con bonus diversi dal superbonus:

 

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

 

- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

 

Quando è possibile per il bonus barriere architettoniche

 

Per il bonus barriere architettoniche, le opzioni di sconto in fattura/cessione del credito continuano ad applicarsi in quattro diverse ipotesi.

 

Per tutti i soggetti beneficiari (persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; società semplici; associazioni tra professionisti; soggetti che conseguono reddito d’impresa), le opzioni restano consentite per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

 

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024, possono continuare a fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura:

 

a) condomìni, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

 

b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata (ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992).

 

Per tali soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b), per le spese sostenute successivamente al 30 marzo 2024, l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura è possibile soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024:

 

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

 

- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

 

Per i soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), la facoltà di optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito resta consentita qualora prima del 30 dicembre 2023:

 

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

 

- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (interventi in edilizia libera), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

 

Cosa succede dal 30 marzo alle Cilas dormienti

 

Dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024) l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito non è più possibile per le cosiddette Cilas “dormienti”.

 

In particolare, le opzioni sono precluse in relazione agli interventi per i quali, pur avendo presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo (nel caso di interventi che comportino la demolizione e ricostruzione dell’edificio) prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 11/2023), al 30 marzo 2024 non è stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura, per lavori già effettuati.

 

Ne consegue che, a partire dal 30 marzo 2024, l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito resta possibile nei seguenti casi:

 

1) per gli interventi agevolati con il superbonus:

 

- qualora gli interventi siano effettuati dai condomìni: se al 17 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) e al 30 marzo 2024 risulti sostenuta parte delle spese, comprovata da fatture per lavori già realizzati;

 

- qualora gli interventi siano diversi da quelli effettuati dai condomìni: se al 17 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) e al 30 marzo 2024 risulti sostenuta parte delle spese, comprovata da fatture per lavori già realizzati;

 

- in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici: se al 17 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo e al 30 marzo 2024 risulti sostenuta parte delle spese, comprovata da fatture per lavori già realizzati.

 

Nelle aree classificate come zone sismiche 1, 2 e 3, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito rimangono possibili esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici compresi in piani di recupero o di riqualificazione urbana comunque denominati approvati entro il 17 febbraio 2023, per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 212/2023), risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi;

 

2) per gli interventi agevolati con bonus diversi dal superbonus:

 

a) per gli interventi per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo:

 

- se al 17 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo e al 30 marzo 2024 risulti sostenuta parte delle spese, comprovata da fatture per lavori già realizzati;

 

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (interventi in edilizia libera):

 

- se entro il 17 febbraio 2023 siano già iniziati i lavori e al 30 marzo 2024 risulti sostenuta parte delle spese, comprovata da fatture per lavori già realizzati;

 

- oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, se entro il 17 febbraio 2023 sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e al 30 marzo 2024 risulti sostenuta parte delle spese, comprovata da fatture per lavori già realizzati.

 

Nel caso in cui al 17 febbraio 2023, non risultino versati acconti, la data dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, del D.P.R. n. 445/2000.

 

In quale caso è possibile per i bonus acquisti

 

Anche dopo il 30 marzo 2024, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito restano possibili per le seguenti detrazioni (bonus acquisti) qualora in data antecedente al 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi:

 

- bonus ristrutturazione al 50%, di cui all’ articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, per l’acquisto o la realizzazione di box e posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

 

- bonus ristrutturazione al 50%, di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR, per l’acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da impresa di costruzione;

 

- sismabonus acquisti, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013, per l’acquisto di abitazioni antisismiche realizzate, nei Comuni delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare mediante la demolizione e ricostruzione di interi edifici.

 

Se il titolo edilizio è stato richiesto a partire dal 17 febbraio 2023, invece, è esclusa la possibilità di cedere a terzi il credito di imposta o ottenere lo sconto in fattura.

 

Come fruire dei bonus edilizi se non si rientra nelle deroghe

 

Se non si rientra nelle diverse deroghe, i bonus edilizi possono essere utilizzati unicamente in detrazione nella dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che, se non si ha capienza fiscale sufficiente, l’importo eccedente andrà perso.

 

Ciascun contribuente, infatti, ha diritto a detrarre annualmente la quota del bonus edilizio spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione. L’importo eccedente non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

 

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