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Supporto per la formazione e il lavoro: quando è cumulabile con il lavoro autonomo o dipendente

Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro

 

I soggetti che percepiscono il Supporto per la formazione e il lavoro possono cumulare il beneficio economico, spettante per un periodo al massimo pari a 12 mesi, con il reddito derivante da un’attività di lavoro autonomo o dipendente. Nel caso di superamento di uno specifico limite di reddito fissato dalla legge occorre inviare all’INPS una apposita comunicazione telematica. Le condizioni cambiano, infatti, a seconda della tipologia di prestazione effettuata e il calcolo del limite include anche alcune tipologie di redditi esenti. Ci sono poi altre fattispecie che vanno comunicate all’Istituto, pena la decadenza dal diritto a percepire l’indennità. Come si applicano le nuove regole?

 

Il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) è già operativo dal 1° settembre, in applicazione della regolamentazione operativa dettata dal Ministero del Lavoro (decreti 8 agosto 2023) e dall’INPS (circ. n. 77/2023). Beneficiari sono i singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con i seguenti requisiti:

 

- un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;

 

- un patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;

 

- un patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a: 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente; 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti; 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).

 

Quest’ultimo massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, presente nel nucleo.

 

N.B. I cittadini che si sono dimessi non possono richiedere il SFL nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, a meno che non si sia trattato di giusta causa.

 

Compatibilità con attività di lavoro

 

L’importo del SFL, pari a 350 euro, è erogabile per un periodo massimo di 12 mensilità quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, a seguito dell’inserimento nel SIISL dell’effettivo inizio di una delle attività sopra richiamate da parte dei competenti servizi.

 

In corso di fruizione della misura del SFL, il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni 90 giorni.

 

La misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi il valore soglia previsto per accedere alla misura, pari a 3.000 euro annui.

 

N.B. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

 

Variazioni soggette a comunicazione obbligatoria

 

Devono essere comunicate all’INPS, entro un mese dal verificarsi dell’evento, le seguenti variazioni:

 

A) composizione del nucleo familiare: l'interessato è tenuto a presentare entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una DSU aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio da parte dell'INPS;

 

B) svolgimento di attività lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare. Se il reddito supera l’importo di 3.000 euro annui lordi occorre trasmettere all’INPS, entro 30 giorni, il modello “SFL-Com Esteso”. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio della attività, ovvero dalla data di assunzione esposta nell’Unilav, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, l’erogazione del beneficio è sospesa fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo entro tre mesi dalla data di inizio del rapporto di lavoro, decorsi i quali la prestazione decade.

 

C) svolgimento di attività di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare. Se il reddito supera l’importo di 3.000 euro annui lordi occorre trasmettere all’INPS, prima dell’avvio attività, il modello “SFL-Com Esteso”. L’omessa comunicazione preventiva comporta la decadenza dal beneficio. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Il reddito deve essere riportato nel modello per la sola parte eccedente i 3.000 euro lordi annui, entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare, prendendo a riferimento il trimestre precedente ovvero:

 

- 15 aprile per il trimestre da gennaio a marzo,

 

- 15 luglio per il trimestre da aprile a giugno,

 

- 15 ottobre per il trimestre da luglio a settembre,

 

- 15 gennaio per il trimestre da ottobre a dicembre,

 

fino a quando il maggior reddito non sia correntemente valorizzato nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.

 

Esempio

Inizio attività di lavoro autonomo in data 20 ottobre 2023

1. inviare comunicazione preventiva a INPS: entro il 19 ottobre 2023

2. reddito ottobre - dicembre = 8.000 euro: inviare comunicazione entro il 15 gennaio 2024 con reddito pari a 5.000 euro

3. reddito gennaio - marzo = 5.000 euro: inviare comunicazione entro il 15 aprile 2024 con reddito pari a 2.000 euro (nuovo anno solare)

4. reddito aprile - giugno = 10.000 euro: inviare comunicazione entro il 15 luglio 2024 con reddito pari a 12.000 euro - termine fruizione Sfl

 

D) ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura, utilizzando il modello “SFL-Com Esteso”, nel termine di quindici giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio.

 

Nella comunicazione dovranno essere indicati esclusivamente i redditi eccedenti il limite dei 3.000 euro annui lordi con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

 

N.B. Nelle ipotesi in cui l’attività lavorativa, comunicata in sede di presentazione della domanda del SFL o in corso di erogazione del relativo beneficio, si protragga nel corso dell’anno solare successivo, andrà compilato un nuovo modello “SFL-Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.

 

L’art. 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023), prevede l’incompatibilità del Supporto per la formazione e il lavoro con il reddito e la pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

 

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