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Modello 730/2023: le novità della dichiarazione di quest’anno

Saverio Cinieri - Dottore commercialista

 

Con un provvedimento del 6 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2023. Parte, quindi, ufficialmente la campagna dichiarativa 2023. Tra le novità di quest’anno ci sono le nuove regole sull’IRPEF e sulle detrazioni per lavoro e per i figli a carico. Inoltre, non mancano le novità per il quadro E, dedicato alle detrazioni e oneri per spese, dove la fanno da padrona i bonus edilizi e, in particolare, il superbonus, per il quale occorre tener conto delle ripetute modifiche che ha subito durante tutto il 2022.

 

La nuova stagione delle dichiarazioni dei redditi si apre ufficialmente, come da tradizione, con l’approvazione definitiva del modello 730. Infatti, con un provvedimento n. 34545/2023 del 6 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli e le relative istruzioni per la compilazione degli stessi.

Mentre non sono cambiate le regole e i termini di presentazione del modello (precompilato o ordinario), lo stesso non può dirsi per i calcoli delle imposte dovute o a credito che risentono delle tante novità fiscali che si sono registrate nel 2022.

Proviamo a sintetizzare tali novità e a riepilogare le modalità e i termini di presentazione.

 

Nuova IRPEF e cuneo fiscale

 

Il modello 730 interessa una vasta platea di contribuenti, in particolar modo, i lavoratori dipendenti e i pensionati.

Per costoro sono cambiate radicalmente le regole di calcolo dell’IRPEF a seguito della mini riforma introdotta a partire dal 1° gennaio 2022.

Pertanto, nella liquidazione delle imposte a carico del sostituto d’imposta o del soggetto che presta assistenza fiscale (CAF o professionista) si dovrà tener conto delle:

- nuove aliquote e nuovi scaglioni IRPEF;

- nuove detrazioni per lavoro.

Riguardo al primo punto, si evidenzia la riduzione da 5 a 4 delle aliquote e la ridefinizione degli scaglioni.

In sintesi, mentre la prima aliquota è confermata al 23% fino a 15.000 euro, la seconda aliquota si è abbassata dal 27% al 25%; la terza è passata dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono ora tassati al 43%.

Si ricorda anche che, in merito al cuneo fiscale, a partire dal 1° gennaio 2022, è passato da 28.000 a 15.000 euro il limite di reddito per beneficiare del trattamento integrativo nella misura annua di 1.200 euro.

Comunque, il trattamento integrativo viene riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di alcune condizioni.

 

Detrazioni per lavoro e per figli a carico

 

Sono cambiate anche le detrazioni per lavoro.

Senza scendere troppo nel dettaglio degli importi, è possibile affermare che:

- per i lavoratori dipendenti: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro;

- per i pensionati: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;

- per chi altri redditi assimilati: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.

Particolare attenzione va posta anche alle nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico.

Infatti, con il debutto, dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico universale, le detrazioni per figli a carico spettano per il resto dell’anno (da marzo a dicembre) solo per determinate categorie di figli.

In particolare, dal 1° marzo 2022, resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni.

Detrazioni per oneri e spese e crediti d’imposta

A parte le novità in materia di superbonus che, inevitabilmente impattano sulla determinazione del bonus dovuto per il 2022, le altre novità in materia di detrazioni e crediti d’imposta sono le seguenti:

- dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;

- ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20% del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere 2.000 euro;

- per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo;

- è previsto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;

- è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;

- per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è pari al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;

- per i contribuenti che sono in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.

 

Modalità e termini di presentazione

 

Non cambiano le modalità di presentazione né i termini.

Per la presentazione, il contribuente può servirsi della dichiarazione precompilata che può inviare direttamente o delegando un CAF o professionista.

La dichiarazione precompilata può essere inviata con o senza modifiche.

Resta sempre valida la vecchia modalità di presentazione del modello compilato in modo “ordinario”.

Quanto, infine, ai termini di presentazione, occorre ricordare le seguenti scadenze:

- 15 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2023;

- 29 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2023;

- 24 luglio 2023 (il 23 cade di domenica), per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno 2021 al 15 luglio 2023;

- 15 settembre 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio 2023 al 31 agosto 2023;

- 2 ottobre 2023 (il 30 settembre cade di sabato), per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 settembre 2023.

Sempre entro il 2 ottobre 2023 va presentata la dichiarazione direttamente dal contribuente

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