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Reddito di cittadinanza: come cambia e per quali motivi si perde il beneficio

Simone Cagliano - Consulente del Lavoro

 

Limite massimo di 7 mensilità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, con talune eccezioni, partecipazione per un periodo di sei mesi ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale, disponibilità alla partecipazione a progetti utili alla collettività e decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta congrua. Sono le modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza previste dalla legge di Bilancio 2023. L’abrogazione della misura è prevista invece a partire dal 1° gennaio 2024.

 

 

Nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, la legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022) ha disposto che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, verrà riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità.
In proposito, tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che tali previsioni non si applicheranno in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità - come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
È altresì importante precisare che la norma in commento ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti beneficiari tenuti agli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, debbano essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla legge n. 53/2003.
In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.
Giova evidenziare, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’art. 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione.
Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni.

Disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività

 

Si riscontra una modifica nell’ambito della partecipazione dei percettori di reddito a progetti utili alla collettività. Come noto, infatti, in coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività.
In tale ambito, i Comuni saranno tenuti ad impiegare tutti (e non più solamente “almeno un terzo”) i percettori di reddito di cittadinanza residenti. A tal proposito, giova evidenziare che lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di reddito di cittadinanza è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Decadenza dal reddito di cittadinanza

 

L’art. 7 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019 dispone la revoca del beneficio per specifiche motivazioni.
Sul tema, la legge di Bilancio2023 ha disposto la sostituzione della motivazione prevista alla lettera e), del quinto comma, del sopracitato art. 7. In particolare, è stata prevista la decadenza dal reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta congrua ai sensi dell'art. 4, comma 8, lettera b), numero 5) del D.L. n. 4/2019.

Ulteriore previsione

 

La disciplina di cui all’art. 3, comma 8, del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 dispone che in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.
Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell’attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto.
A tale previsione, la legge di Bilancio 2023 ha aggiunto un ulteriore periodo secondo cui nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all’INPS, secondo specifiche modalità, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente

Abrogazione dal 1° gennaio 2024

 

La legge di Bilancio 2023 prevede, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 e successive modificazioni.

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