Si estende ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani l’esenzione dall’imposta catastale e di bollo e
l’assoggettamento all’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli
professionali, nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
Viene prevista la possibilità di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni
rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
Inoltre, è possibile considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata
della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore
della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati.
Accise sui tabacchi
Vengono rivisti i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad
valorem, che determina l’accisa sui tabacchi lavorati.
Inoltre, viene innalzato l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette, aggiornato l’importo dell’onere
fiscale minimo per le sigarette, ridotte le aliquote dell’imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione,
la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.
Disciplina fiscale cripto-attività
Si introduce una specifica disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.
Tra le altre cose:
- sono incluse in modo esplicito le cripto-attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. Viene a tal fine introdotta
una nuova categoria di "redditi diversi" costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a
titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri
distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta;
- viene precisata la disciplina relativa alle plusvalenze su criptoattività che si considerano realizzate, fino all'entrata in vigore del provvedimento
in esame, secondo le norme generali di cui all'art. 65 TUIR (ossia a seguito di cessione);
- si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla
1° gennaio 2023;
- viene modificata la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della
"dichiarazione", quello del "risparmio amministrato" e quello del "risparmio gestito";
- si modifica la disciplina della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, includendovi i
riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale;
- si stabilisce che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito
ai fini IRES e IRAP;
- si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1°
gennaio 2023 a condizione che il valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%;
- i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono
regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita istanza e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le
cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni
anno o al momento del realizzo;
- si applica l'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.
Partite IVA apri e chiudi
Si riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l’esibizione
di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività.
Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente
richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.
Vendita beni mediante piattaforme digitali
Al fine di apprestare misure di contrasto alle frodi IVA, si impongono obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni
effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line ai consumatori finali di determinati beni (quali, ad esempio,
telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), successivamente individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che
siano presenti nel territorio dello Stato.
Responsabilità cessionario e committente per operazioni IVA inesistenti
Si modifica la responsabilità di cessionario o committente nell’ipotesi di cessione di crediti IVA inesistenti, nei casi in
cui il cessionario applichi l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta.
Versamenti tributari sospesi: rimessione in termini
Inoltre, si riaprono i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali
regionali e comunali e per IVA, già sospese da precedenti provvedimenti in favore delle federazioni sportive
nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano
nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, in scadenza il 22 dicembre 2022.
I versamenti sono dunque considerati tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero con
possibilità di dilazione in sessanta rate; in caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente
dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.
Definizione agevolata avvisi bonari
È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari),
relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di
pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati
successivamente a tale data.
Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
- delle imposte e dei contributi previdenziali;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate
in ritardo.
È anche prevista la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono
in corso all’entrata in vigore della norma in esame, che possono essere definite col pagamento del debito residuo
a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella
misura del 3%.
Regolarizzazione irregolarità formali
È possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale,
non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul
pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma
pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la
prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Ravvedimento speciale
In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, è possibile regolarizzare le
dichiarazioni (validamente presentate) relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto
(in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta,
degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
Definizione agevolata atti di accertamento
È possibile definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate,
purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati
dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.
Più in dettaglio sono previste sanzioni ridotte, da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti
con adesione relativi a:
- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro
il 31 marzo 2023.
La stessa riduzione a 1/18 è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire
per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.
Si consente anche di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non
impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a
un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli
atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.
Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali
di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.
Definizione agevolata liti tributarie
È possibile definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data di entrata
in vigore della norma, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle
Entrate e l’Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento,
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari
al valore della controversia.
Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del
valore.
Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del
valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in
caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Conciliazione agevolata liti tributarie
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è possibile definire - entro
il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi
ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute
con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un
diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50 per cento del minimo, ordinariamente previsto
secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.
Rinuncia agevolata alle controversie pendenti in Cassazione
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, è possibile rinunciare in
via agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia
delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.
La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese
azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli
interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Regolarizzazione dei versamenti
Si consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare:
- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di
accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli
avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o
mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.
La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo
2023, ovvero in un massimo di 20 rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola
imposta senza sanzioni e interessi.
Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo
dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati
ovvero omessi versamenti, pari al 30% delle somme dovute.
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro
Previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e
sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente
della riscossione.
Per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento
automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a
ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non
applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.
Viene introdotta, altresì, una specifica disciplina dell’annullamento automatico per le altre sanzioni
amministrative incluse quelle per violazioni del Codice della strada diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
previdenziali.
Rottamazione delle cartelle
Si ripropone, anche se con alcune novità, la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati
agli agenti della riscossione (rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di
sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Rispetto alla disciplina precedente, viene previsto che, con l’adesione alla definizione agevolata, è
abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.
La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:
- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica
della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%.
In caso di rateazione si può effettuare il pagamento in un numero massimo di 18 rate, da corrispondersi
con le modalità e nell’ammontare di seguito illustrati:
- la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti
rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
- le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre
di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già
avviate.
Stabile organizzazione
Si introducono alcune misure volte a chiarire le condizioni secondo le quali non si
configura una stabile organizzazione in Italia, da cui discende l’applicazione della normativa
fiscale, di un veicolo d’investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un
soggetto indipendente che svolge, per suo conto, l’attività di gestione di investimenti (asset
manager).
Tassazione imprese assicurative
Si eleva dallo 0,45 allo 0,50 l’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche dei
rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative.
Derivazione rafforzata
Viene previsto che l’estensione del criterio di derivazione rafforzata alle poste
contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che
sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
Le norme in esame si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno
2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2022).
Limiti per la contabilità semplificata
Dal 1° gennaio 2023, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità
semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano
la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a
oggetto altre attività.
Pagamenti in contante e mezzi di pagamenti elettronici
Si innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro
contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.
Inoltre, viene previsto che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei
soggetti che effettuano l’attività di vendita, e che sono tenuti ad accettare anche pagamenti
attraverso carte di pagamento, e quelle dei prestatori e dei gestori di servizi di pagamento,
determinano in via convenzionale le modalità dei loro rapporti al fine di garantire oneri
proporzionali alle transazioni.
Regime fiscale delle competenze attribuite ad avvocati e procuratori dello Stato
Le competenze di avvocato e di procuratore la cui esazione è curata, nei confronti delle
controparti, dall’Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali, nei giudizi
da esse trattati, sono assoggettate, a fini fiscali, al regime dei redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente. Tali competenze sono inoltre escluse dall’IRAP.
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