Camera Roberto - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it
L’obbligo di comunicazione dello smart working secondo le nuove regole, introdotte dalla legge di conversione del decreto Semplificazione, potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Lo chiarisce il Ministero del Lavoro con comunicato dello scorso 26 agosto. Il Ministero fa, altresì, chiarezza del termine entro il quale va effettuato l’adempimento comunicativo: “nella logica
di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni” dalla stipula dell’accordo di lavoro agile. La
mancata comunicazione prevede l’applicazione, da parte dell’Ispettorato del Lavoro, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato. Occorre
ricordare, infine, che dal 1° settembre cessa anche la possibilità di attivare il lavoro agile senza un previo accordo individuale scritto tra le parti.
La legge di conversione (l. n. 122/2022) del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) ha previsto, tra le altre cose, una modifica alla normativa sul lavoro
agile. In particolare, l’art. 41-bis riscrive completamente il primo comma dell’art. 23, della Legge n. 81/2017, in materia di comunicazione alla pubblica
amministrazione dell’avvio del lavoro agile.
Comunicazione del datore di lavoro
Si tratta di una semplificazione della procedura comunicativa, anche in considerazione del notevole impatto registrato dall’accelerazione dei percorsi di innovazione. La norma prevede, infatti,
con decorrenza 1° settembre 2022, che il datore di lavoro debba comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro esclusivamente i seguenti dati dei lavoratori con i quali è
stato sottoscritto un accordo di smart working:
1. il nominativo del lavoratore:
- codice fiscale;
- cognome e nome;
- data nascita;
- comune o stato straniero di nascita.
2. la tipologia di contratto di lavoro applicato al rapporto di lavoro.
3. i dati dell’accordo di lavoro agile:
- data di sottoscrizione dell’accordo;
-tipologia di durata del periodo di lavoro agile (a tempo determinato o a tempo indeterminato) ;
- la data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile;
- la data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile;
4. i dati INAIL:
- PAT;
- Voce di tariffa;
5. tipologia di comunicazione:
- inizio;
- modifica;
- annullamento sottoscrizione;
- recesso.
I dati saranno resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.
Le indicazioni del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro, in data 22 agosto 2022, ha emanato il decreto ministeriale n. 149/2022, con il quale viene individuata la modalità comunicativa, così come disposto dalla
norma di legge.
In particolare, il modulo aggiornato sarà
attivo,
dal 1° settembre, all’interno del
portale dei servizi on-line del
Ministero del lavoro, accessibile tramite autenticazione con:
- credenziali SPID;
- Carta d’Identità Elettronica (CIE).
In entrambi i casi, agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:
- referente aziendale: può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente all’autenticazione utilizzando le regole del portale dei servizi digitali del
Ministero del Lavoro;
- soggetto abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durate la fase di compilazione.
Detta modalità comunicativa potrà essere utilizzata esclusivamente per gli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre
2022. Restano comunque valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
Il programma telematico consente la trasmissione e consultazione di quattro distinte tipologie di comunicazione:
1 inizio: per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile;
2 modifica: per apportare delle rettifiche e/o degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati. La procedura permette di modificare le seguenti
informazioni:
- tipologia rapporto di lavoro;
- PAT INAIL;
- voce di tariffa INAIL;
- tipologia di durata;
- data di sottoscrizione dell’accordo;
- data cessazione.
3. annullamento: per eliminare la precedente comunicazione di avvio di lavoro agile che non si è realizzata.
4 recesso: per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della Legge n. 81/2017. Nessuna comunicazione di recesso dovrà essere
effettuata qualora venga rispettata la data di fine comunicata all’atto dell’avvio del lavoro agile.
Con la suindicata procedura, il datore di lavoro non dovrà più allegare, alla comunicazione, l'accordo individuale di smart working, ma dovrà comunque
conservarlo per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81).
Oltre alla comunicazione singola, qualora il datore di lavoro debba comunicare l’avvio dello smart working per più lavoratori, è possibile utilizzare la trasmissione massiva
(modalità Massiva REST).
L’attivazione della modalità massiva REST richiede che il datore di lavoro, o il Soggetto Abilitato, debba inviare una richiesta di contatto tramite un
form disponibile nell’URP
Online del
Ministero del Lavoro:
- categoria: Comunicazioni telematiche
- sottocategoria: Lavoro agile - abilitazione servizi REST
Nella richiesta deve essere indicato almeno un referente tecnico al quale potersi rivolgere per concludere la procedura di abilitazione.
Con questo passaggio si realizzerà la registrazione al sistema di gestione degli accessi alle API REST (secondo il modello OAuth2.0) e lo scambio delle informazioni per le invocazioni.
Sanzioni
La mancata comunicazione prevede l’applicazione, da parte dell’Ispettorato del Lavoro, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore
interessato. La sanzione, però, è solo teorica, in quanto il Ministero del Lavoro non ha previsto, all’interno del decreto ministeriale n. 149/2022, entro quando debba essere effettuata la
comunicazione telematica, così come richiesto dal legislatore. Infatti, la norma - come modificata dall’art. 41-bis del decreto Semplificazioni - impone la sanzione “in caso di mancata
comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro …”, modalità non disciplinate dal decreto ministeriale per quanto riguarda il termine di comunicazione.
Comunicazione entro il 1° novembre
In ragione di questo vuoto, lo stesso Ministero del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito internet, un comunicato, del 26 agosto 2022, con il quale informa che ai fini della piena operatività
della nuova procedura, dovuta all’adeguamento dei sistemi informatici, in fase di prima applicazione delle nuove modalità l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre
2022. Il ministero fa, altresì, chiarezza del termine entro il quale va effettuato l’adempimento comunicativo: “nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro,
la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni” dalla stipula dell’accordo di lavoro agile.
Ricordo, infine, che dal 1° settembre cessa anche la possibilità di attivare il lavoro agile senza un previo accordo individuale scritto tra le parti.
Elemento obbligatori della comunicazione
Dovendo predisporre un accordo conforme alle specifiche previste dalla normativa di riferimento (Legge n. 81/2017), questi gli elementi da prevedere obbligatoriamente nel testo del documento:
- durata dell’accordo (a termine o a tempo indeterminato);
- alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- luoghi eventualmente da escludere;
- orario minimo di avvio e orario massimo di fine prestazione di lavoro;
- tempi di riposo e misure per assicurare la disconnessione;
- modalità di effettuazione della prestazione lavorativa da remoto ed i riflessi sul potere direttivo e organizzativo;
- strumenti di lavoro;
- forme e modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
- attività formativa necessaria per svolgere il lavoro agile;
- forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali;
- elenco dispositivi di protezione individuale forniti;
- modalità e motivazioni per il recesso anticipato.
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