Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl
Per l’installazione di condizionatori a pompa di calore, se non si rientra o non si intende beneficiare del superbonus 110%, è possibile fruire dell’ecobonus “ordinario”, del bonus ristrutturazioni 50% e del conto termico 2.0. Poiché, per la medesima spesa, non è ammessa la cumulabilità dei tre incentivi, prima di iniziare un intervento occorre decidere per quale incentivo optare. Una volta effettuata la scelta, infatti, questa non può essere modificata. Come valutare la convenienza?
Chi
Il primo elemento da considerare nella scelta tra ecobonus “ordinario”, bonus ristrutturazioni e conto termico 2.0 è la platea dei soggetti
beneficiari.
L'ecobonus “ordinario” (di cui all’art. 14, D.L. n. 63/2013) spetta a tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a
qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento (persone fisiche, professionisti, società e imprese). I titolari di reddito d’impresa sono ammessi all’agevolazione a prescindere dalla
qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come “strumentali”, “beni merce” o “beni patrimoniali” (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.
34/E/2020).
Il bonus ristrutturazioni può essere fruito solo da contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, unicamente per gli
immobili residenziali. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento
sugli immobili oggetto degli interventi.
I beneficiari del conto termico 2.0 sono le persone fisiche, i condomini, le imprese, incluse quelle agrarie, le cooperative sociali e le cooperative di
abitanti, le pubbliche amministrazioni italiane e le Energy Service Company (ESCO) certificate secondo la norma UNI CEI 11352.
Cosa
I requisiti che gli interventi devono soddisfare variano a seconda della tipologia di incentivo considerato.
L’ecobonus “ordinario” spetta per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza. Per
interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e,
qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) maggiore o uguale ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato F al D.M.
6 agosto 2020.
Per fruire del bonus, gli edifici, alla data d’inizio dei lavori, devono essere:
- esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotati di impianto di climatizzazione invernale.
Le spese ammissibili comprendono:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte
dell’impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore;
- eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).
Il bonus ristrutturazione, invece, spetta anche nel caso in cui con l’installazione di condizionatori a pompa di calore non si sostituiscono vecchi impianti di climatizzazione
invernale. Per fruire del bonus, il climatizzatore con pompa di calore può essere anche non ad alta efficienza, ma è necessario che il condizionatore possa essere usato anche per il riscaldamento
nella stagione invernale, a integrare o a sostituire l’impianto di riscaldamento già esistente.
Per il conto termico 2.0, il climatizzatore a pompa di calore deve rispondere a determinate prestazioni energetiche e deve essere installato in sostituzione dell’impianto di
climatizzazione invernale già presente nell’immobile di qualsiasi categoria catastale (tranne F/3).
Come
Per quanto riguarda l’ecobonus “ordinario”, la detrazione Irpef/Ires spettante è pari 65% della spesa totale sostenuta. Il tetto massimo di
detrazione prevista è di 30.000 euro.
Per quanto riguarda il bonus ristrutturazione, la detrazione Irpef spettante è pari al 50% della spesa totale sostenuta. Il limite
massimo annuo di spesa per immobile ammesso a detrazione è di 96.000 euro.
Per quanto riguarda il conto termico 2.0, l’incentivo, che in ogni caso non può superare il 65% della spesa sostenuta, varia a seconda delle
prestazioni della macchina e della zona climatica in cui si trova l’installazione.
Quando
L’ecobonus e il bonus ristrutturazioni sono fruibili sotto forma di detrazione d’imposta, in dichiarazione dei redditi, in 10 quote
annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. In alternativa della fruizione diretta, per le spese
sostenute dal 2020 al 2024, è possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Il conto termico prevede invece un contributo alle spese sostenute ed è erogato in 2 anni per gli apparecchi
di potenza utile nominale fino a 35 kW e in 5 per quelle con potenza utile maggiore di 36 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW.
L’incentivo è erogato in un’unica rata se l’ammontare totale dell’incentivo non è superiore a 5.000 euro.
Calcola il risparmio
Risparmio %
Si ipotizzi che il Signor Caio nel mese di luglio 2022 per l’installazione di una pompa di calore aria-acqua (in zona E) di potenza 15 kW e COP 4,2, sostenga una spesa totale di 18.000 euro (IVA
inclusa).
INCENTIVO 1: ECOBONUS 65%
Nel caso in cui la pompa di calore rispettasse tutte le condizioni per fruire dell’ecobonus 65%, poiché l’intervento è iniziato dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministro della Transizione
Ecologica 14 febbraio 2022, devono essere rispettati i nuovi massimali unitari previsti da tale decreto. Il costo massimo specifico unitario è pari a 1.560 €/kWt, per un totale di € 23.400
(1.560x15). Dato che il massimale di spesa ammissibile (€ 23.400) è superiore al costo totale sostenuto (IVA esclusa), è ammesso a detrazione il costo totale.
La detrazione totale spettante è pari a 11.700 euro (18.000x65%). Se non si opta per lo sconto in fattura e la cessione del credito, la detrazione va ripartita
in 10 anni (incentivo annuo 1.170 euro).
INCENTIVO 2: BONUS RISTRUTTURAZIONE 50%
Nel caso si scegliesse il bonus ristrutturazione 50%, la detrazione totale spettante è pari a 9.000 euro (18.000x50%). Se non si opta per lo sconto in fattura e
la cessione del credito, la detrazione va ripartita in 10 anni (incentivo annuo 900 euro).
INCENTIVO 3: CONTO TERMICO 2.0
Per le pompe di calore elettriche, l’incentivo conto termico 2.0 è calcolato secondo la seguente formula: I a tot = Ei x Ci
dove
- I a tot è l’incentivo annuo in euro;
- Ci è il coefficiente di valorizzazione espresso in €/kWht, definito nella Tabella 7 dell’allegato II del Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 e distinto per tecnologia installata;
- Ei è l’energia termica incentivata prodotta in un anno ed è così calcolata: Ei = Qu x (1- 1/COP), dove: COP è il coefficiente di prestazione della pompa di calore installata; Qu è il calore
totale prodotto dall’impianto espresso in kWht.
Per calcolare Qu la formula è: Qu= Pn x Quf, dove: Pn è la potenza termica nominale della pompa di calore installata e Quf è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona
climatica, come indicato nella Tabella 6 dell’allegato II del Decreto interministeriale 16 febbraio 2016.
Il contributo totale è di 4.274 euro, erogato in un’unica rata invece di 2 perché inferiore a 5.000 euro.
Scrivi commento