La circolare n. 83 del 2022, pubblicata dall’INPS sul proprio portale istituzionale, disciplina le modalità di richiesta del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022. L’Istituto fornisce la disciplina del beneficio e le relative istruzioni per la presentazione della domanda e il rimborso del contributo direttamente al professionista che esegue la prestazione.
L’INPS, con la circolare n. 83 del 19 luglio 2022, fornisce le modalità di richiesta del bonus volto a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini
che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
In particolare, la norma ha previsto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere
le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il
beneficio, nella misura massima di 600 euro per persona, è parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso.
Ambito di applicazione
Il bonus ha un valore non superiore a 600 euro e sarà modulato in base all’ISEE del richiedente e spetta ad ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e
fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
L’INPS provvede all’attività di ricezione e di gestione delle domande del beneficio e ai conseguenziali successivi adempimenti, ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto interministeriale.
Ai beneficiari è inoltre richiesto, al momento della presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia al momento della presentazione della domanda;
- ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.
Misura del beneficio
L’importo del Bonus psicologo 2022 è commisurato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente:
a) ISEE inferiore a 15.000 euro: beneficio fino a 50 euro per ogni seduta, fino all’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
b) ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro: beneficio fino a 50 euro per ogni seduta, fino all’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
c) ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, fino all’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
Presentazione della domanda
La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il servizio “Contributo sessioni psicoterapia”:
- Sul portale web;
- Tramite Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164.
Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario. Il beneficio può essere
richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.
Verifica dei requisiti ed esito della domanda
Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del
valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell’ordine di presentazione.
Ai fini del riconoscimento e dell’assegnazione del bonus in esame, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale del 31 maggio
2022, sarà data priorità alle persone richiedenti con ISEE più basso e, a parità di ISEE, la priorità sarà determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.
A i beneficiari sarà comunicata la data di “accoglimento della domanda”e il codice univoco del valore del bonus da utilizzare entro i successivi 180 giorni, comunicandolo al professionista per
ogni sessione di psicoterapia.
Il professionista, in apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.
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