Con la circolare 73 del 24 giugno 2022 l’INPS ha confermato e integrato le prime istruzioni fornite con il messaggio 2397 del 13 giugno e con il messaggio 2505 del 21 giugno 2022.
Cerchiamo, il condizionale è d’obbligo, di fornire alcuni chiarimenti.
La norma di riferimento
Il bonus è previsto dall'art. 31 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), in vigore dallo scorso 18 maggio.
In particolare, la misura spetta ai lavoratori dipendenti, beneficiari dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, co. 121, l. 234/2021 che non sono
titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 32 del decreto e che, nel primo quadrimestre 2022, hanno beneficiato dell’esonero contributivo 0,80% a
carico lavoratore previsto per il periodo gennaio - dicembre 2022 per almeno una mensilità.
Il bonus, per espressa previsione di legge, viene riconosciuto dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022,
automaticamente ma in subordine alla presentazione da parte del lavoratore di una propria dichiarazione (autocertificazione) di non essere titolare dei
trattamenti di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022.
L’indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui i lavoratori siano titolari di più rapporti di lavoro, non è imponibile da un punto di vista fiscale e previdenziale
e il credito viene recuperato dal datore di lavoro con il flusso Uniemens.
Beneficiari nel rapporto di lavoro subordinato
Beneficiari della misura erogata direttamente dal datore di lavoro nel cedolino paga sono i lavoratori dipendenti, privati e pubblici a tempo determinato e indeterminato a
cui spetta, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del
lavoratore di 0,80%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro,
maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Come precisato con la circolare 73, possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche
somministrati dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Con particolare riferimento ai lavoratori a tempo determinato, la circolare 73 fornisce un importante chiarimento: il pagamento diretto da parte dell’Istituto previsto
dall’art. 32 del decreto non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, ma
è in via residuale a domanda solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021.
Conseguentemente i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti
al FPLS, in forza nel mese di luglio 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti previsti dai commi 13 e 14 dell’art. 32.
L’art. 32 del decreto prevede l’erogazione della misura per altre categorie di lavoratori, delegando l’INPS all’erogazione, dietro presentazione di istanza da parte del
richiedente o d’ufficio, fermo restando il rispetto di alcuni requisiti.
La circolare 73 chiarisce inoltre che:
- L’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale;
- il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità
Qualora in seguito dovesse risultare che per lo stesso lavoratore più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens l’importo di 200 euro, l’INPS
comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, con modalità che
saranno fornite con successivo messaggio.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti in forza, la norma subordina l’erogazione al rispetto di determinate condizioni da parte dei destinatari della misura e in particolare:
- di non essere titolari (stato autocertificato) dei trattamenti di cui all'art. 32 (trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale
obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30
giugno 2022, beneficiario di reddito di cittadinanza);
- di aver beneficiato, nel primo quadrimestre dell’anno 2022, dell’esonero contributivo di 0,8% di cui all’art. 1, comma 121 della legge di Bilancio 2022 per
almeno una mensilità.
Con il messaggio 2505 prima e con la circolare 73 l’INPS precisa che quale condizione ulteriore viene richiesto che il lavoratore deve essere in forza nel
mese di luglio 2022.
Con il messaggio 2505 l’INPS precisa che quale condizione ulteriore viene richiesto che il lavoratore deve essere in forza nel mese di luglio 2022.
Il momento dell’erogazione
La misura viene riconosciuta dal datore di lavoro nel cedolino paga previa dichiarazione da parte del lavoratore (privato), di non essere titolare di uno o più trattamenti di cui all'art. 32,
commi 1 e 18.
Si tratta dei trattamenti di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione e reddito di cittadinanza.
La norma all’art. 31 parla espressamente di momento di erogazione “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.”
Con il messaggio 2505 in primis e in seguito con la Circolare 73 l’INPS chiarisce che l’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato
nel mese di luglio e gli altri requisiti richiesti, con:
- la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto;
- in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del
mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio 2022.
Il bonus di 200 euro è erogato dal datore di lavoro a condizione che il rapporto di lavoro sussista nel mese di luglio 2022 e spetta anche in assenza di retribuzione in
quanto la stessa risulti azzerata a causa di “eventi tutelati quali, a titolo esemplificativo, in caso di sospensione del rapporto di lavoro per CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA o
in caso di fruizione di congedi.
Si ricorda che l'indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Con il precedente messaggio 2397 del 13 giugno 2022 l’INPS ha chiarito che:
- come per l'esonero contributivo, possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati (ad esclusione di quelli domestici), a prescindere dalla
circostanza che i loro datori di lavoro assumano o meno la natura di imprenditore;
- il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro. A tal fine il lavoratore (privato) dovrà dichiarare
nell'autocertificazione presentata al datore di lavoro di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.
Il recupero da parte del datore di lavoro del pagato: il conguaglio in Uniemens
Erogato il bonus in busta paga, il datore di lavoro può procedere alla compensazione del credito in sede di denuncia contributiva mensile secondo le
indicazioni fornite dall'INPS con il messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022 e nel successivo messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022.
In particolare, le denunce di competenza del mese di giugno 2022 e di luglio 2022, i datori di lavoro, dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
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