Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi
Fattura elettronica obbligatoria per i forfetari con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro a partire dal 1° luglio 2022, con possibilità di non incorrere in sanzioni, nel terzo
trimestre 2022 se la fattura viene emessa entro 30 giorni. È quanto previsto nel decreto PNRR 2, sulla seconda fase di attuazione del PNNR, approvato in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri
del 21 aprile. Confermate le altre norme fiscali, tra cui l’anticipo di sei mesi - dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 - del sistema sanzionatorio in caso di rifiuto dei pagamenti con POS. Una
novità si registra, invece, sull’invio dei dati per i pagamenti con POS.
Obbligo di fatturazione elettronica per i forfetari in vigore dal 1° luglio 2022, ma solo per i soggetti che hanno ricavi o compensi dell’anno
precedente, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.
È quanto si legge nella bozza del decreto PNRR 2 che il Governo ha approvato, in seconda lettura, durante il Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022.
Si ricorda che il decreto era stato già oggetto di approvazione nel Consiglio dei Ministri del 13 aprile ma si è reso necessario un secondo passaggio in quanto sono state ritoccate alcune
disposizioni prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Infatti, sono state riviste una serie di norme in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione e sul reclutamento e formazione dei docenti.
Mentre, per quel che maggiormente interessa in questa sede, si devono registrare alcune novità in materia di adempimenti per i pagamenti tramite POS, anche se è stata confermata
la norma che anticipa al 30 giugno 2022 l’avvio del sistema sanzionatorio per chi rifiuta i pagamenti con moneta elettronica.
Dovrebbero, poi, essere confermate altre importanti norme, tra cui il posticipo al 15 luglio per l’avvio del Codice della crisi d’impresa in quanto si è in attesa di completare il recepimento
della direttiva Insolvency.
Proviamo, dunque, a riassumere le principali novità che, a questo punto, salvo ulteriori sorprese, dovrebbero andare nel testo che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Fatturazione elettronica per i forfetari
Con le nuove norme, viene esteso - a partire dal 1° luglio 2022 - l’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti forfettari e in regime di vantaggio e
alle associazioni sportive dilettantistiche.
L’obbligo, però, dovrebbe interessare i soggetti che hanno ricavi o compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.
Invece, dal 2024, tale limite dovrebbe cadere.
Confermata la norma secondo cui, per il terzo trimestre 2022, per i soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022 non
sono previste sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Sanzioni POS
Nulla di nuovo, rispetto alla prima bozza del decreto, si registra sull’anticipo delle sanzioni per i mancati pagamenti con POS.
Infatti, si interviene sull’art. 15, comma 4-bis, D.L. n. 179/2012, anticipando dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l’entrata in vigore
delle sanzioni per gli esercenti e i professionisti che rifiutano i pagamenti con POS.
La sanzione è pari a 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall’ammontare della spesa sostenuta, aumentata del 4% del valore della transazione.
È esclusa la possibilità, di procedere al pagamento in misura ridotta.
Invio dati pagamenti con POS
Da segnalare, infine, una modifica relativamente alla norma sul credito d’imposta del 30%, spettante agli esercenti attività d’impresa e arte e professione, sulle commissioni addebitate per
le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (art. 22, D.L. n. 124/2019).
In particolare, è previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico (i.e. gli operatori che emettono carte di credito e
bancomat) trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento
elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
Con l’eliminazione del riferimento a un comma (precisamente il comma 1-ter), di fatto, l’invio giornaliero dei dati relativi alle
transazioni effettuate con POS è stato esteso a tutti i casi, sia che si tratti di operazioni nei confronti dei consumatori finali, che nei confronti di
altri operatori economici.
Pertanto, con chiare finalità antielusive, l’adempimento assume valenza di carattere generale.
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