Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021).
Diventano, quindi, definitive le modifiche inserite nel corso dell'esame parlamentare.
Misura fiscali
Tra le principali novità quelle in ambito fiscale, tra cui si segnala:
- la riapertura dei termini per presentare la richiesta di rateazione a favore dei contribuenti con piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020
(21 febbraio 2020 per i contribuenti dei comuni lombardi e veneti della zona rossa indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020), sia
intervenuta la decadenza dal beneficio. La richiesta può essere presentata dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022 (articolo 2-ter);
- la proroga al 31 marzo 2022 dei termini per gli adempimenti delle agevolazioni prima casa (articolo 3, comma 5-septies);
- la sanatoria delle sanzioni nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017 (articolo 3,
comma 5-bis);
- lo slittamento al 31 luglio 2022 dei termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali
e comunali, nonché all’Iva, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti
dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati (articolo 3, comma 6-quater);
- la proroga al 30 giugno 2022 del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del D.L.
n. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (articolo 20-bis).
Ammortamenti, perdite 2021 e tetto contanti
Con la legge di conversione entra in vigore:
- la sospensione temporanea, per un periodo massimo di 5 anni, della copertura delle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 (articolo 3, comma
1-ter);
- la facoltà di sospendere l’ammortamento delle immobilizzazioni anche nell’esercizio 2021 (articolo 3, comma 5-quinquiesdecies);
- l’aumento del tetto contanti a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022 (articolo 3, comma 6-septies).
Nuove misure agevolative
Diventa definitivo il bonus psicologo, il contributo, di importo massimo di 600 euro, calcolato in base all’Isee, che non dovrà essere superiore a 50.000 euro, per la
copertura delle spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Sarà un decreto interministeriale a
stabilire le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione (articolo 1-quater, comma 3).
Entra in vigore anche la proroga di 6 mesi, dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, per completare gli investimenti in beni ordinari e/o 4.0 “prenotati” nel
2021 e beneficiare delle aliquote più favorevoli del credito d’imposta beni strumentali (articolo 3-quater).
Viene poi prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per i cuochi professionisti, istituito dall’art. 1, c. da 117 a 123, legge n. 178/2020 (articolo
18-quater).
Diventa ufficiale anche la detraibilità per tutti i bonus edilizi “minori” delle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 per il rilascio del
visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni per l'esercizio dell'opzione sconto in fattura o per la cessione del credito (articolo 3-sexies).
Con la legge di conversione arrivano novità anche per il Fondo di garanzia PMI (articolo 3, commi 4-bis e 4-ter). In particolare, si prevede che:
1) a decorrere dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo è concessa:
- per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti
nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del merito creditizio e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2,
- per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% dell’operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente
dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione;
2) per i finanziamenti fino a 30.000 euro di cui all’art. 13, c. 1, lett. m), D.L. 23/2020, il cui rimborso del capitale inizi nel corso del 2022, tale termine possa essere
prolungato per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.
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