In merito alle scadenze per la trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate, i sostituti di imposta dovranno provvedere a tale adempimento entro il prossimo 16 marzo,
laddove la CU sia inclusiva di redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per le altre CU, la trasmissione potrà invece avvenire entro la scadenza per
l’invio del Modello 770 2022, fissata al 31 ottobre prossimo. Rimane ferma la scadenza del 16 marzo per la consegna della CU ai percipienti.
Contenuti e principali novità
Come i precedenti modelli, la CU 2022 contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La
stessa deve inoltre accogliere anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio,
altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi.
Anche se la struttura della CU 2022 ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad apportare alcune modifiche che si sono rese necessarie a
fronte delle evoluzioni normative che hanno interessato l’anno 2021.
Trattamento integrativo
Il D.L. n. 3/2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e convertito nella L. n. 21/2020, ha previsto a partire dal 1° luglio 2020
l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus IRPEF e l’introduzione di nuove misure fiscali volte a ridurre la tassazione sul lavoro.
Tra le nuove misure è previsto il riconoscimento di un “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero
di giorni lavorativi, è pari a 1.200 euro per il 2021 e spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non supera 28.000 euro.
Rispetto allo scorso anno, la CU 2022 risulta essere semplificata. Infatti, essendo venuta meno la contemporanea presenza del bonus IRPEF e del
trattamento integrativo che ha invece interessato l’anno 2020, sono state eliminate tutte le caselle volte ad accogliere i dati relativi al vecchio bonus.
In relazione al trattamento integrativo, vengono confermati gli stessi dati già presenti nella precedente certificazione, a cui si aggiunge la sola casella volta ad
accogliere l’eventuale recupero oltre i termini del conguaglio. Si ricorda, infatti che all’art. 1, comma 3 del citato D.L. è previsto che qualora in sede di operazioni di conguaglio, il
trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il
recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. L’eventuale quota da recuperare
oltre i termini del conguaglio deve pertanto trovare separata indicazione nella CU. Inoltre, a partire dalla CU 2022 i sostituti dovranno rendere conto dell’importo del trattamento
effettivamente recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio rispetto a quanto certificato nella precedente CU.
In linea con lo scorso anno, pare infine utile precisare che la compilazione della sezione relativa al trattamento integrativo deve essere sempre compilata in presenza di
redditi di lavoro dipendente e assimilati esposti nella CU, a prescindere se tale trattamento sia o meno riconosciuto dal sostituto.
Clausola di salvaguardia
Ulteriore semplificazione deriva poi dalla soppressione della clausola di salvaguardia introdotta con il D.L. n. 34/2020 volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica. In accordo a tale
clausola, infatti, per l’anno 2020 il bonus Irpef ed il trattamento integrativo sono stati straordinariamente riconosciuti anche a fronte di un’imposta lorda inferiore rispetto alle
detrazioni spettanti a causa degli ammortizzatori speciali Covid-19 concessi dal decreto Cura Italia.
Ai fini del riconoscimento del bonus IRPEF o del trattamento integrativo per il periodo di fruizione degli ammortizzatori, i sostituti di imposta erano chiamati a considerare, in luogo
degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Trattandosi di una misura temporanea limitata al solo anno 2020, le relative caselle precedentemente esposte nella sezione “Altri dati” sono state pertanto
eliminate dalla CU 2022.
NASpI
Nella stessa sezione “Altri dati”, inoltre, la casella “Premio lavoratori dipendenti erogato” destinata ad accogliere il premio erogato ai lavoratori
dipendenti per l’attività lavorativa prestata nel mese di marzo 2020 come previsto dall’art. 63 del D.L. n. 18 del 2020, è stata eliminata e sostituita nella CU 2022
dalla casella “Indennità di disoccupazione NASPI”.
Infatti, l’art. 1, comma 12 della L. n. 160 del 2019 ha previsto che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, del trattamento NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale
sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini IRPEF. Tale
importo non imponibile deve pertanto essere esposto in tale casella, così come nella sezione annotazioni.
Considerazioni finali
Anche quest’anno non si registrano interventi strutturali da parte del legislatore volti a ridefinire il cumolo di adempimenti che insistono sui sostituti di imposta e sugli intermediari.
Le sole modifiche che hanno interessato la CU 2022 hanno infatti un impatto modesto e limitato al solo recepimento delle evoluzioni normativi che
interessano l’ambito della sostituzione di imposta.
La necessità di gestire aspetti più urgenti, primi tra tutti l’emergenza sanitaria e i relativi risvolti economici, rendono il traguardo della semplificazione certamente più lontano
rispetto alle aspettative.
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