Assegno unico universale: chi può chiederlo dal 1° gennaio 2022
L’assegno unico e universale diventa realtà dal mese di marzo 2022 e i soggetti appartenenti all’ampia platea di beneficiari individuata dal legislatore possono presentare le relative istanze
dal 1° gennaio 2022. A prevederlo è il decreto legilsativo n. 230/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che definisce le modalità di richiesta ed erogazione della misura. Sono previste novità
anche per il periodo di decorrenza, che va da marzo a febbraio di ciascun anno. La domanda per il riconoscimento dell’assegno ha validità annuale e deve essere presentata in modalità telematica
all'INPS, ovvero presso gli istituti di patronato. L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN, ovvero mediante bonifico domiciliato
A partire dal 1° gennaio 2022 possono essere presentate le domande di erogazione dell’assegno unico e universale, riconosciuto ai nuclei familiari con figli a decorrere dal
settimo mese di gravidanza. A prevederlo è il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale che definisce i dettagli e le modalità di richiesta ed erogazione della
misura a partire dal prossimo mese di marzo.
Requisiti
L’assegno unico universale è riconosciuto a favore delle famiglie con figli minori oppure maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in
presenza di una delle seguenti condizioni:
- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
- rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.
L’importo erogato, per le famiglie che hanno un ISEE non superiore a 15.000 euro, è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.
Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili. Inoltre, è previsto che i genitori di figli disabili con più di 21
anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.
Sono previste apposite maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.
Nota bene
Il riconoscimento avviene senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
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L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
È corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento
esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Termini e decorrenze
L’assegno viene erogato a partire dal mese di marzo di ogni anno fino al mese di febbraio dell’anno successivo.
La domanda per il riconoscimento dell'assegno ha validità annuale e dovrà essere presentata a decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno, in modalità telematica all'INPS
ovvero presso gli istituti di patronato.
Importo erogato
Per ciascun figlio minorenne spetta un importo pari che va da:
- 175 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;
- fino a 50 euro mensili per famiglie con ISEE superiore a 40mila euro.
Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno è previsto un importo variabile tra:
- 85 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;
- e 25 euro mensili per famiglie con ISEE oltre 40mila euro.
Per ciascun figlio oltre il secondo è prevista una maggiorazione che va da:
- 85 euro con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;
- a 15 euro con ISEE superiore a 40mila euro.
Tavola n. 1 - Casi particolari
Tavola n. 1 - Casi particolari
Nota bene
Per consentire una transizione graduale è prevista anche una maggiorazione provvisoria per gli anni 2022, 2023, 2024 riservata alle famiglie con ISEE inferiore a
25mila euro, calcolata sulla base degli ANF percepiti nel 2021. L’importo così determinato viene erogato al 100% da marzo 2022, per i 2/3 da marzo 2023 e per 1/13 da marzo 2024 e primi
due mesi del 2025.
L’importo erogato a titolo di assegno unico non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Requisiti di spettanza
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino
di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere
un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c) residenza e domicilio in Italia;
d) residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei
mesi.
Presentazione della domanda ed erogazione del beneficio
La domanda per il riconoscimento dell'assegno può essere presentata dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello
di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro centoventi giorni dalla
nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.
Tavola n. 3 - Caratteristiche e tutele
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