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Dal 1° gennaio 2022 limite per l’utilizzo del contante a 1.000 euro

La normativa sul contrasto alle attività di riciclaggio di denaro, derivante da attività criminali e destinato al finanziamento del terrorismo, è in continua evoluzione nell’ordinamento europeo così come in quello nazionale.
L’ultimo cambiamento in ordine di tempo ha introdotto, con l’art. 18 del D.L. n. 124/2019, collegato alla legge di Bilancio 2020, la graduale riduzione del limite di utilizzo del contante che è passato dal precedente limite di 3.000 euro al prossimo futuro limite di 1.000 euro per singola transazione.
Il passaggio è previsto in due fasi:
- la prima con la fissazione di una soglia del valore di 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2021;
- la seconda dal 1° gennaio 2022, allorquando la soglia di valore, al di sopra della quale sono vietati trasferimenti di contante di titoli al portatore, sarà quindi definitivamente fissata a 999,99 euro.
Attenzione
Il decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), nella versione emendata dal Senato, contiene una modifica alla norma appena richiamata, modifica che consiste nella esclusione delle nuove soglie di utilizzo del contante per le operazioni di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando per tali operazioni la soglia di 3.000 euro.
Ma andiamo con ordine.

Utilizzo del contante con soglia variabile nel tempo

Dal 1991 la Comunità Europea ha messo in atto politiche di prevenzione all’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite con l’emanazione di diverse direttive. Dopo un susseguirsi di interventi normativi poco organici nel nostro sistema normativo, il recepimento della direttiva n. 2005/60/CE ha visto l’introduzione nell’ordinamento italiano di un complesso e strutturato sistema di norme per il monitoraggio dell’operazioni sospette e il contrasto alle operazioni illecite, realizzato con l’emanazione del D.Lgs. n. 231/2007.

Le misure per incentivare i pagamenti tracciabili

Dall’introduzione di questa normativa, la soglia di utilizzo lecito di denaro contante ha conosciuto variazioni di valore in aumento così come in diminuzione. L’attuale orientamento del Legislatore mira al contenimento dell’uso del contante in favore dell’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.
In questa direzione vanno tutti gli interventi degli ultimi anni, tra quali possiamo citare:
- l’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
- l’introduzione della fatturazione elettronica;
- l’obbligo di accettazione dei pagamenti tramite POS per imprese e professionisti;
- l’introduzione dell’obbligo di tracciabilità per le spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF del 19%;
- le misure incentivanti come il “cash back” introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 288 290) ma sospeso nel semestre corrente, insieme alla lotteria degli scontrini;
ovvero, in generale, tutte misure attivate con l’intento di stimolare i consumatori a effettuare pagamenti con mezzi tracciabili. Peraltro, nella stessa direzione opera anche l’introduzione del credito d’imposta pari al 100% delle commissioni addebitate per le transazioni con strumenti tracciabili effettuate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, prevista dall’art. 11-bis, commi 10 e 11, del D.L. n. 73/2021: credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, destinato ai piccoli esercenti, con un volume di affari inferiore a 400 mila euro.
È stato inoltre introdotto un ulteriore credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, della misura massima di 160 euro, per l’acquisto il noleggio o comunque l’utilizzo di strumenti che consentano il pagamento elettronico e il collegamento con i registratori telematici.
Tutte queste misure, combinate con la graduale diminuzione del limite per il lecito utilizzo di contante, tendono dunque a ridurre il suo utilizzo e a tracciare le transazioni per limitare le possibilità che i proventi di attività illecite possano essere convogliate nell’alveo dell’economia legale.

Limite a 1.000 euro dal 2022

In effetti, la modifica apportata all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, con l’inserimento del comma 3-bis, introduce il nuovo limite a partire dal 1° gennaio 2022, stabilendo che il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore da tale data sarà consentito solo se di importo inferiore a 1.000 euro.

Nel concreto come opera il limite?

Il divieto è attivo nei confronti di tutte le operazioni che prevedono il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e/o giuridiche) che, complessivamente osservate, raggiungano o superino la soglia stabilita dalla legge come lecita, attualmente pari a 2.000 euro (1.000 euro dal 1° gennaio 2022).
Pertanto, sono considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contante per somme superiori alla soglia, ma anche tutte quelle che artificiosamente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti, allo scopo di eludere il limite di legge, mentre sono consentiti i pagamenti c.d. misti, che avvengano dunque in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando la parte contante sia inferiore alla soglia.
I trasferimenti di contanti sopra soglia devono essere effettuati obbligatoriamente attraverso banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento secondo la procedura stabilita dall’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.
Attenzione
Tra le operazioni illecite devono intendersi incluse anche le donazioni e i prestiti, pur se effettuati fra parenti.
Sono invece considerati leciti, fermo restando il potere dell’Amministrazione di verificare nel concreto la natura dell’operazione, i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, le transazioni relative al pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale, così come la retribuzione dei collaboratori domestici (mentre per tutte le altre retribuzioni di lavoro dipendente resta il divieto assoluto di pagamento in contanti), i pagamenti in favore della pubblica amministrazione, la quale è invece obbligata a effettuare tutti i pagamenti superiori a 1.000 euro con mezzi tracciati.
Ugualmente può essere valutato come lecito il pagamento di una fattura commerciale con valore superiore a soglia effettuato con assegni, anche trasferibili se di importo inferiore a 1.000 euro, qualora gli assegni riportino nome o ragione sociale del beneficiario, atteso che l’emissione e l’incasso risulteranno tracciati nella banca sia dell’emittente che del prenditore. Anche in questo caso non si configura dunque la cumulabilità dei singoli pagamenti, che avrebbe determinato l’illiceità dell’operazione complessivamente osservata.
Il distinguo per determinare quando un’operazione di trasferimento di contante collegata a più pagamenti sia lecita può essere dunque nella cumulabilità o meno delle plurime operazioni di pagamento sottosoglia: è il caso dei pagamenti collegati a contratti di somministrazione, o pagamenti frazionati che derivino da preventivo accordo negoziale tra le parti o ancora il pagamento cumulativo di operazioni perfettamente autonome e distinte tra loro. Come già anticipato, in tutti questi casi resta fermo il potere dell’Amministrazione di valutare se la suddivisione dei pagamenti scaturisca dalla natura del contratto o dalla effettiva e concreta attuazione dell’accordo tra le parti (per un pagamento rateale) o invece sia da considerarsi artificiosa.
Nota bene
Restano esclusi dalla limitazione all’uso del contante, così come definita, i pagamenti effettuati dagli stranieri: per tutti i non residenti è infatti fissato a 10.000 euro il limite per le transazioni effettuate sul territorio italiano, utilizzando un’apposita procedura.

Quale regime sanzionatorio si applica?

La modifica del limite di liceità per le operazioni in contanti ha inciso anche sulla misura delle sanzioni minime applicabili alle parti che hanno commesso la violazione, sanzioni che sono state rimodulate con l’aggiunta del comma 1-ter all’art. 63, D.Lgs. n. 231/2007. In caso di violazione della normativa sul lecito trasferimento di contante e di titoli al portatore le sanzioni operano distintamente a seconda che le stesse siano rivolte alle parti attive della violazione commessa o piuttosto alla parte passiva che abbia omesso di vigilare e segnalare le operazioni sospette.
A livello generale le sanzioni verso i partecipanti all’operazione illecita sono definite in un unico range di importi: il minimo attuale è pari a 2.000 euro, che dal 1° gennaio 2022 passerà a 1.000 euro, mentre la massima sanzione resta 50.000 euro.
Le sanzioni comminate alle parti attive nell’operazione illecita sono graduate anche in funzione dell’importo della transazione effettuata in violazione, proprio perché tra le parti che eseguono l’operazione può esservi una correlazione tra l’importo scambiato e il beneficio o vantaggio che le stesse possono aver tratto dal porre in essere tale transazione.
Questo stesso meccanismo non è attivo rispetto alle sanzioni che vanno a colpire i soggetti obbligati a vigilare. Infatti, questi ultimi, parte estranea all’azione, non hanno alcun un legame diretto con l’importo dell’operazione non segnalata. In questo caso l’intento del legislatore è di sanzionare l’omissione dell’operatore qualificato istituzionalmente deputato a vigilare, mancando un collegamento con gli eventuali benefici e vantaggi correlati al realizzare un’operazione sopra soglia.
Può essere dunque questa la ragione del mancato adeguamento (leggasi riduzione) della sanzione minima in coordinamento con le nuove soglie. L’omessa segnalazione espone tuttora l’obbligato a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro.

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